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Circolari

038/2013/PE

Si informa che sulla G.U. n. 50 del 28 febbraio 2012 è stata pubblicata la Determinazione dell’AVCP n. 1 del 13 febbraio 2013, recante: Indicazioni interpretative concernenti la forma dei contratti pubblici ai sensi dell’articolo 11, comma 13 del Codice”

Il provvedimento, come espressamente precisato nella premessa, è stato adottato in considerazione delle numerose incertezze interpretative sorte in relazione all’articolo 11, comma 13, del d.lgs. 12 aprile 2006, nel testo novellato dall’art. 6, comma 3, del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221). 

Nello specifico, il richiamato articolo -  vigente a far data dal 1 gennaio 2013 - dispone espressamente che: “il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata”

A tal proposito, l’AVCP chiarisce preliminarmente che l’ambito di applicazione delle nuove disposizioni riguarda la tipologia di contratti pubblici soggetti alle regole dell’art. 3 del Codice (con esclusione, pertanto, dei contratti sottratti all’applicazione del Codice, ovvero, a titolo esemplificativo, i contratti di compravendita o locazione immobiliare stipulati dalle pubbliche amministrazioni). E’ stato, altresì, precisato che ai sensi della nuova formulazione dell’art. 11, comma 13, del Codice, la stipulazione del contratto, conseguente all'atto di aggiudicazione, potrà realizzarsi mediante tre forme

  1. atto pubblico notarile informatico, ai sensi della legge sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili (l. 16 febbraio 1913 n. 89 e s.m.i.; in particolare nella determinazione, si menzionano le modifiche apportate dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 110 “Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal notaio, a norma dell'articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69”);
  2. forma pubblica amministrativa, con modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice;
  3. scrittura privata, per la quale resta ammissibile la forma cartacea e le forme equipollenti ammesse dall’ordinamento

Da ultimo, la Determinazione in oggetto chiarisce che la modalità elettronica della forma pubblica amministrativa può essere assolta anche attraverso l'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa,nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 25, comma 2 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. 

Si rinvia al testo della Determinazione, riportata in allegato alla presente (v. allegato), per ogni ulteriore approfondimento

Cordiali saluti.

» 06.03.2013
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