Si informa che sulla G. U. n. 80 del 5 aprile 2013 è stato pubblicato il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.
Il provvedimento normativo - in vigore dal 20 aprile 2013 - si ispira al modello del c.d. “Freedom of Information Act” previsto dalla legislazione statunitense che riconosce e garantisce il principio generale dell’accessibilità immediata degli atti della P.A. su semplice istanza del cittadino. A riguardo, ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, è stato previsto l’inserimento all’interno delle home page dei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni di una specifica sezione denominata: “Amministrazione Trasparente”.
Più nello specifico, oltre all’introduzione del diritto di accesso civico e della totale trasparenza sulle condizioni patrimoniali e sulle nomine di politici ed amministratori pubblici, si segnalano:
Oltre a tali previsioni di carattere generale, si segnalano le seguenti disposizioni:
1) art. 22: obbligo di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato;
2) art. 23: obbligo di pubblicazione dei provvedimenti finali di alcuni procedimenti amministrativi, tra i quali alla lettera b) è indicata la: “scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.
3) art. 33: obbligo di pubblicazione, con cadenza annuale, dell’indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture denominato: indicatore di tempestività dei pagamenti;
4) art. 37: obbligo di pubblicazione delle informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. Nonché l’obbligo di pubblicazione della delibera a contrarre nell’ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.
5) art. 45: in tema di sanzioni applicate in caso di violazione degli obblighi di trasparenza.
Nel rinviare per gli opportuni approfondimenti al testo del decreto in oggetto e ai documenti predisposti in materia dal Ministero della Funzione Pubblica (“Sintesi dei contenuti del decreto trasparenza” e “Schema del sistema sanzionatorio”), tutti in allegato alla presente comunicazione, si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.
Cordiali saluti.