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Circolari

084/2013/PE

Si informa che sulla G. U. n. 80 del 5 aprile 2013 è stato pubblicato il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante: Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.   

Il provvedimento normativo - in vigore dal 20 aprile 2013 - si ispira al modello del c.d. “Freedom of Information Act” previsto dalla legislazione statunitense che riconosce e garantisce il principio generale dell’accessibilità immediata degli atti della P.A. su semplice istanza del cittadino. A riguardo, ai fini della piena accessibilità delle informazioni pubblicate, è stato previsto l’inserimento all’interno delle home page dei siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni di una specifica sezione denominata: Amministrazione Trasparente”.

Più nello specifico, oltre all’introduzione del diritto di accesso civico e della totale trasparenza sulle condizioni patrimoniali e sulle nomine di politici ed amministratori pubblici, si segnalano:

  • la nomina all’interno di ogni reparto amministrativo di un Responsabile della Trasparenza;
  • la predisposizione di un Programma Triennale per la Trasparenza e la Correttezza, da aggiornare annualmente, al fine così di assicurare un idoneo sviluppo della cultura dell’integrità”;
  • la diffusione di tutti gli Incarichi di Consulenza commissionati a Terzi

Oltre a tali previsioni di carattere generale, si segnalano le seguenti disposizioni:

1)    art. 22obbligo di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato;

2)    art. 23: obbligo di pubblicazione dei provvedimenti finali di alcuni procedimenti amministrativi, tra i quali alla lettera b) è indicata la: scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”.

3)    art. 33:  obbligo di pubblicazione, con cadenza annuale, dell’indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture denominato: indicatore di tempestività dei pagamenti;

4)    art. 37: obbligo di pubblicazione delle informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture. Nonché l’obbligo di pubblicazione della delibera a contrarre nell’ipotesi di procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara.

5)    art. 45:  in tema di sanzioni applicate in caso di violazione degli obblighi di trasparenza.   

Nel rinviare per gli opportuni approfondimenti al testo del decreto in oggetto e ai documenti predisposti in materia dal Ministero della Funzione Pubblica (“Sintesi dei contenuti del decreto trasparenza” e “Schema del sistema sanzionatorio”), tutti in allegato alla presente comunicazione, si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti

Cordiali saluti.

» 23.04.2013
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