Facciamo seguito alla ns. precedente comunicazione del 10 aprile (vedi circ. n 071/2013) in tema di pagamenti della PA, per informare che sulla G. U. n. 132 del 7 giugno u.s., è stata pubblicata la legge 6 giugno 2013, n. 64 recante: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi degli enti locali” (v. allegato I).
Il testo finale è stato oggetto di significativi interventi correttivi nel corso dei vari passaggi tra la Camera dei Deputati ed il Senato, tra i quali si segnalano i più significativi:
· le Pubbliche Amministrazioni, entro il 15 luglio 2013, pubblicano sul proprio sito internet l'elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata comunicazione indicando l'importo e la data prevista di pagamento comunicata al creditore. La mancata pubblicazione è rilevante ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare ai sensi del D. lgs. 165/2001. I dirigenti responsabili sono assoggettati altresì ad una sanzione pecuniaria pari a 100 euro per ogni giorno di ritardo nella certificazione del credito (art. 6, co. 9);
· viene trasformata in obbligo l'attuale facoltà per le P.A. di indicare, per parte dei debiti ovvero per la totalità di essi, in sede di comunicazione, la data prevista per il pagamento (art. 7. Co. 6).
· per consentire l'integrale pagamento dei debiti della Pubblica Amministrazione maturati alla data del 31 dicembre 2012 nonché per motivate esigenze economico-finanziarie, viene previsto che il Ministero dell'Economia e delle Finanze può autorizzare la cessione di garanzia dello Stato a favore di istituzioni finanziarie nazionali, comunitarie e internazionali (art. 5-bis);
· viene previsto che i Comuni possono continuare ad avvalersi per la riscossione dei tributi della società Equitalia Spa, delle società per azioni dalla stessa partecipate e della società Riscossione Sicilia Spa, anche oltre la scadenza del 30 giugno e non oltre il 31 dicembre 2013 (art. 10, co. 2-ter);
· viene, inoltre, differito dal 30 aprile 2012 al 31 dicembre 2012 il termine entro il quale devono essere state notificate le cartelle di pagamento per poter usufruire delle compensazioni con i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti dello Stato e degli enti pubblici nazionali per somministrazione, forniture e appalti (art. 9, co. 2);
· viene previsto che ai fini dei pagamenti dei debiti delle PA, l'accertamento della regolarità contributiva è effettuato con riferimento alla data di emissione della fattura o di richiesta equivalente di pagamento. Qualora tale accertamento evidenzi una inadempienza contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 4 del DPR 207/2010, che prevedono, in particolare, il trattenimento dal certificato di pagamento dell'importo corrispondente all'inadempienza, con conseguente pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC, da parte di specifici soggetti, direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile (art. 6, co. 11-ter);
In materia di TARES (art. 10, co. 2 e 3) è stato sostanzialmente confermato il regime transitorio per l’anno 2013. Tra le novità più significative si segnalano:
1) l’esclusione dalla tassazione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di tutti i locali tassabili;
2) l’applicazione delle disposizioni anche nelle ipotesi in cui il Comune preveda l’applicazione di una “tariffa di natura corrispettiva” in luogo del tributo;
3) la previsione secondo cui per l’anno 2013 non saranno applicate le riduzioni delle somme assegnate ai comuni in relazione alle maggiori entrate derivanti dalla maggiorazione dell’0,30 euro per metro quadro, atteso che tali entrate vengono riservate allo Stato. Dall’ambito di applicazione di tale norma sono espressamente escluse le Regioni Friuli Venezia Giulia e le Province Autonome di Trento e Bolzano.
Ciò premesso, si segnala come l’Associazione - in considerazione della notevole rilevanza del tema per le aziende associate, abbia elaborato una “bozza di comunicazione” (v. allegato II) che tutte le aziende interessate potranno inviare ai rispettivi enti locali verso i quali vantano specifici crediti, al fine di segnalare l’inserimento degli stessi all’interno dell’elenco dei debiti (certi, liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2012) che, ai sensi di quanto prescritto all’articolo 7, comma 4, le pubbliche amministrazioni sono tenute a comunicare al MEF.
Al fine di facilitare l’interazione con la piattaforma certificazione crediti (PCC), l’Associazione ha incontrato una società specializzata in servicing dei crediti per approfondire i principali aspetti critici e valutare eventuale disponibilità a fornire supporto specifico tecnico in materia su casi che potranno essere presentati singolarmente dalle imprese.
Nel riservarci di procedere all’invio di ulteriori documenti di approfondimento, e nel rimanere comunque a disposizione per qualsiasi richiesta di chiarimento, si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.