Siamo lieti di informare che nel decreto–legge n. 76/2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 28 giugno u.s., all’articolo 7 recante “Modifiche alla legge n. 92/2012” è stata stabilita, in presenza di un passaggio di appalto, l’esclusione dall’obbligo di avviare la procedura di conciliazione presso la Direzione Territoriale del Lavoro in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, introdotta dalla “Riforma Fornero” con finalità di deflazione del contenzioso giudiziale.
L’ambito di applicazione di tale procedura, come noto, è limitato ai licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo (fino ad un massimo di quattro nell’arco di 120 giorni - cfr. Circolare Ministero del Lavoro n. 3/2013 - poiché sopra i quattro, come noto, si applica la normativa di legge in tema di licenziamenti collettivi), tra cui rientra pacificamente il licenziamento per cessazione di appalto, anche quando, come previsto dall’art. 6 del vigente CCNL, è stabilita la successiva riassunzione presso il datore di lavoro subentrante.
Nell’ambito di FISE, Anip e Assoambiente avevano fin da subito sollevato, anche presso Confindustria, il problema dell’inutile e dannosa sovrapposizione con quanto previsto, in fatto di salvaguardia occupazionale, dai rispettivi c.c.n.l. di categoria, evidenziando l’incompatibilità tra la procedura legale che si propone di conciliare o comunque di gestire un potenziale contenzioso per licenziamento (e conseguente disoccupazione del lavoratore) e la procedura contrattuale che al contrario si propone di salvaguardare l’occupazione.
Peraltro, nei mesi successivi all’entrata in vigore della legge Fornero, aziende e Associazioni degli industriali avevano segnalato alcune criticità applicative e anche comportamenti difformi da parte delle Direzioni territoriali del lavoro; mentre “Il Sole 24 ore” del 13 febbraio 2013 aveva preso posizione pubblicando un articolo che segnalava “la ridondanza dell’obbligo della procedura in presenza di clausole di continuità occupazionale”.Si prende dunque atto della positiva soluzione della problematica.
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Per completezza, si aggiunge che lo stesso articolo 7 del decreto – legge n. 76/2013 ha inoltre previsto l’esclusione dell’obbligo della procedura di conciliazione per i licenziamenti comminati a seguito di superamento del periodo di comporto, che, sia pure qualificati “per giustificato motivo oggettivo” dalla prevalente giurisprudenza, non presentano di certo le stesse caratteristiche dei licenziamenti per “ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento della stessa” di cui all’articolo 3 legge n. 604/1966: la precisazione legislativa è quanto mai opportuna se si considera che, nonostante la circolare del Ministero del Lavoro n. 3/2013 avesse escluso il licenziamento per superamento del comporto dall’obbligo della procedura, le primissime sentenze di merito sul tema apparivano contraddittorie (cfr. circolare FISE n. 38/2013 del 3 maggio u.s.).
La norma di interesse è in vigore dal 29 giugno 2013, fermo restando che il decreto–legge n. 76/2013 dovrà essere convertito in legge entro i 60 giorni dalla pubblicazione stessa.
Cordialmente.