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Circolari

137/2012/NE

Siamo ad informare che sulla G.U. n. 176 del 29 luglio 2013, è stato pubblicato il Decreto del 26 aprile 2013 del MATTM recante Approvazione dello schema-tipo dello statuto dei Consorzi costituiti per la gestione degli imballaggi. Il Decreto reca in allegato lo Statuto-Tipo previsto dall’art. 223, comma 2 del DLgs. 152/06 (TUA), che ne prevedeva la pubblicazione entro il 31 dicembre 2008.

Lo stesso comma 2 dispone peraltro che “nei Consigli di amministrazione dei Consorzi il numero dei Consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei riciclatori e dei recuperatori deve essere uguale a quello dei Consiglieri di amministrazione in rappresentanza dei produttori di materie prime di imballaggio”. Detta disposizione era rimasta, nei fatti, inattuata; tuttavia l’Ordinanza del Tribunale di Milano (Sez. VIII 9-18 febbraio 2012, emanata nel giudizio di cui all’R.G. 6216/2012) ha sancito come l’art. 223, comma 2 del TUA rappresentasse una “norma cogente di portata immediatamente precettiva”  la quale“non lascia spazi alla discrezionalità amministrativa” e “che dunque si manifesta come idonea, di per sé, ad eterointegrare le regole di formazione dell’organo gestorio dei consorzi”.

 

In applicazione di tale dettato normativo, lo Statuto-tipo, valido per tutti i Consorzi di filiera CONAI, prevede la partecipazione dei recuperatori e riciclatori nei rispettivi C.d.A. in misura paritaria rispetto ai produttori di materia prima di imballaggio (ai quali spettano due Consiglieri), proponendo un nuovo modello di governance (cfr. art. 12). E’ da sottolineare che il numero dei componenti per categoria di Consorziati potrà essere variato dai Consorzi fermo restando il suddetto criterio di partecipazione  dei recuperatori, il principio che attribuisce a produttori ed utilizzatori la responsabilità degli obiettivi di recupero e riciclaggio, nonchè il numero massimo dei componenti del CdA (8+1 di nomina ministeriale).

 

In generale, molte delle disposizioni organizzative dello Statuto-tipo potranno essere adattate dai Consorzi alla specificità delle singole filiere, per consentire la necessaria flessibilità, ad eccezione, ovviamente, di quelle relative alla natura del Consorzio, alle categorie di Consorziati, all’oggetto del Consorzio stesso, nonché di alcune disposizioni  a carattere finanziario.

Per quanto riguarda i principi, è da sottolineare come, per precisa disposizione normativa, il nuovo Statuto sia inteso a dare esplicazione ai principi a cui si ispira il decreto legislativo, “e, in particolare, a quelli di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza, nonché di libera concorrenza nelle attività di settore”. In questo senso,  l’art. 1 comma 2 stabilisce cheIl Consorzio opera su tutto il territorio nazionale nel rispetto dei criteri e dei principi di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, e di libera concorrenza, garantendo il ritiro, la raccolta, il recupero e il riciclaggio dei rifiuti di imballaggio in via sussidiaria all’attività di altri operatori economici del settore, senza  limitare, impedire o comunque condizionare direttamente indirettamente il fondamentale diritto alla libertà d’iniziativa economica individuale.”

Per quanto riguarda le quote di partecipazione al Consorzio, esse sono così ripartite:

·         30% ai Produttori
·         30% ai Trasformatori
·         20% agli Utilizzatori
·         20% ai Riciclatori/Recuperatori (*)

(*) La definizione applicabile di recupero/riciclo (e quindi di recuperatore/riciclatore) è quella di cui all’art. 218, comma 1, lett. l), m), n) ed o) Dlgs. 152/06).

Si osserva che le quote in Assemblea non rispecchiano la composizione del CdA,  tuttavia, lo Statuto-tipo specifica che esse possono essere considerate indicative, per cui ogni Consorzio potrà stabilire una diversa ripartizione “con l'unico vincolo del rispetto dei principi della disciplina di settore che attribuisce ai produttori e agli utilizzatori l'obbligo di conseguire gli obiettivi di legge, attribuisce agli stessi l’eventuale conseguente responsabilità nel caso in cui tali obiettivi non siano conseguiti, e individua nei produttori i soggetti tenuti ad assumere le necessarie misure organizzative di attuazione degli obblighi di legge. Inoltre, ai recuperatori e riciclatori che intendano partecipare al Consorzio deve essere riconosciuta una quota idonea a garantire una posizione dialettica di controllo sulla gestione delle risorse e delle attività.”

Lo Statuto risulta così strutturato:

·         TITOLO I – Struttura e attività del Consorzio;
·         TITOLO II – Organi;
·         TITOLO III – Disposizioni generali, finanziarie transitorie e finali.

Nel Titolo I vengono definiti i Consorziati, l’oggetto del Consorzio nonché le quote e gli obblighi dei consorziati. Nel Titolo II invece vengono stabiliti gli organi del Consorzio con riferimento alla composizione e al funzionamento dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione oltre al ruolo del Presidente, del Vicepresidente e del Direttore Generale.

In base all’art. 223 cit., lo Statuto adottato da ciascun Consorzio in conformità allo schema-tipo dovrà essere trasmesso entro quindici giorni al MATTM, che lo approverà con decreto di concerto con il MSE e con il MEF, salvo motivate osservazioni cui i Consorzi sono tenuti ad adeguarsi nei successivi 60 gg. (in caso contrario le modifiche sono approvate con decreto). Quindi lo Statuto verrà pubblicato nella G.U.

Nel rimandare al contenuto del decreto, che trasmettiamo in allegato, per ulteriori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

» 31.07.2013
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