AssoAmbiente

Circolari

167/2013/PE

Si informa che lo scorso 25 settembre sul sito del MATTM (www.minambiente.it) e del MiSE (www.sviluppoeconomico.gov.it) è stata pubblicata la Deliberazione n. 21 del Comitato Nazionale ETS che approva il modulo per l’esclusione degli impianti di incenerimento dal campo di applicazione del D.Lgs 30/2013 di recepimento della nuova direttiva sull’Emission Trading.

Si ricorda che l’art. 2 (“Campo di applicazione”) del D.Lgs 30/2013 dispone che:

2.       Sono esclusi dal campo di applicazione del presente decreto gli impianti di incenerimento che trattano annualmente, per piu' del 50 per cento in peso rispetto al totale dei rifiuti trattati, le seguenti tipologie di rifiuti:

a)          rifiuti urbani;

b)          rifiuti pericolosi;

c)          rifiuti speciali non pericolosi prodotti da impianti di trattamento, alimentati annualmente con rifiuti urbani per una quota superiore al 50 per cento in peso.

 3.      Al fine della verifica delle condizioni di cui al comma 2, i gestori di impianti di incenerimento di potenza termica superiore a 20 MW trasmettono al Comitato di cui all'articolo 4 una apposita comunicazione, basata su un modello predisposto dallo stesso Comitato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e pubblicato sui siti web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico.

4.       La comunicazione di cui al comma 3 e' rinnovata, successivamente, ad ogni rinnovo del provvedimento di Autorizzazione integrata ambientale dell'impianto.

In applicazione del richiamato articolo 2, la Delibera in parola prevede che i gestori degli impianti di incenerimento, con potenza termica superiore a 20MWt, comunichino, entro le ore 12 del 31 ottobre 2013, al Comitato (Ras.autorizzazione-et@minambiente.it, inceneritori.ets@mise.gov.it) le informazioni richiamate nel modulo allegato alla Delibera in oggetto ai fini della verifica delle condizioni di cui al citato articolo.

Ai fini del reperimento di tutti i dati necessari alla compilazione, la Delibera prevede che i gestori degli impianti di trattamento di cui all’art. 2, comma 2, lettera c) del D.Lgs 30/2013, forniscano al verificatore accreditato adeguata evidenza delle quantità e delle tipologie di rifiuti a loro volta trattati, nell’anno di riferimento indicato dal gestore dell’impianto di incenerimento.

Sulla base anche di queste informazioni, il verificatore del sistema ETS validerà il modulo compilato dal gestore dell’impianto di incenerimento, preventivamente all’invio dello stesso al Comitato, secondo le modalità riportate nella Deliberazione in parola ed esplicitate anche sul sito web del MATTM e del MiSE.

I gestori degli impianti di incenerimento provvedono a contattare il verificatore ETS selezionandolo, sulla base delle competenze specifiche (nel caso in oggetto saranno necessarie le competenze relative alla categoria 1.1 “Combustione di carburanti in impianti di potenza termica nominale totale superiore  a 20 MW (tranne negli impianti per l'incenerimento di rifiuti pericolosi o urbani” di cui all’allegato I al Dlgs), tra quelli già accreditati presso il Ministero dell’ambiente ai sensi della Delibera n. 24/10 il cui elenco è consultabile sul sito web:
http://www.accredia.it/extsearch_documentazione.jsp?area=55&ID_LINK=331&page=36&IDCTX=3246&id_context=3246

Nel corso del mese di novembre il Comitato ETS completerà le istruttorie e stabilirà quali impianto di incenerimento rientrano nel campo di applicazione della direttiva ETS.

Nel rimandare al contenuto della deliberazione e del modulo, in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, restiamo a disposizione per ogni informazione.

Cordiali saluti.

» 26.09.2013
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