AssoAmbiente

Circolari

170/2013/LE

Segnaliamo che ieri sera sul sito del Ministero dell’Ambiente è stata pubblicata l’attesa circolare esplicativa recanteNota esplicativa ai fini dell’applicazione dell’articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 “Semplificazione e razionalizzazione del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - SISTRIche l’Associazione, unitamente a Confindustria, aveva richiesto allo stesso Ministro al fine di fornire alle imprese aderenti chiarimenti in merito alle procedure operative e ai soggetti obbligati all’avvio del Sistema di tracciabilità previsto all’art. 11 del D.L. 101/2013 (cfr. ns circolari n. 150/2013, n. 160/2013 e n. 168/2013).

Tra i chiarimenti riportati nella Circolare in parola, disponibile al sito del Ministero dell’Ambiente (http://www.minambiente.it/comunicati/sistri-al-dal-1deg-ottobre-2013-la-circolare-esplicativa) e a cui rimandiamo per una lettura integrale della stessa, segnaliamo che:

a)    per quanto riguarda l’ambito di applicazione sonotenuti alla partenza del 1 ottobre 2013:
        
-       i trasportatori di rifiuti speciali pericolosi prodotti da terzi;
       -       gli impianti di trattamento di rifiuti speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori cioè i soggetti che, stando alla circolare del MATTM, sottopongono i rifiuti ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti;
       -       gli intermediari e commercianti di rifiuti speciali pericolosi.

b)    dal 3 marzo 2014 saranno obbligati all’utilizzo di SISTRI:
       -       i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e che svolgono anche operazioni di deposito temporaneo e stoccaggio dei propri rifiuti all'interno del luogo di produzione;
       -       i trasportatori dei rifiuti speciali pericolosi da loro prodotti (trasporto in conto proprio);
       -       i Comuni e le imprese di trasporto rifiuti urbani del territorio della Regione Campania.

Per quanto riguarda le modalità operative di utilizzo di SISTRI, segnaliamo che il MATTM rimanda alla procedura di cui all’art. 14, comma 1 del D.M. 52/2011, relative alle categorie di soggetti non iscritte o non obbligate all’operatività del Sistema da ottobre.

La Circolare del MATTM specifica, inoltre, che eventuali irregolarità o inosservanze saranno sanzionabili solo a decorrere dal 1 novembre 2013 e che non sussiste l’obbligo di registrare le giacenze e il tracciamento della movimentazione dei rifiuti all’interno degli impianti.

La Circolare, pur riprendendo aspetti critici evidenziati, anche di recente, dall’Associazione al MATTM, non fornisce tutte le necessarie indicazioni propedeutiche all’avvio del Sistema e solleva ulteriori dubbi interpretativi, tra cui il campo di applicazione per :

-       i soggetti che operano nell’intermediazione dei rifiuti,
-       le imprese che effettuano operazioni di trattamento dei rifiuti pericolosi,
-       i nuovi produttori,

su cui l’Associazione sta predisponendo una specifica richiesta di chiarimento da inviare al Ministero.

Ai fini di un riscontro operativo connesso all’avvio del Sistema, ricordiamo che l’Associazione ha attivato una specifica casella di posta elettronica segnalazioni.sistri@fise.org a cui Vi chiediamo di inoltrare tutte le problematiche riscontrate (con la modulistica richiamata nella circolare n. 168/2013). Il Vostro contributo sarà essenziale per permetterci di svolgere un puntuale monitoraggio della situazione e, quindi, intervenire in tutti i casi in cui sarà necessario.

Cordiali saluti.

» 01.10.2013

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