AssoAmbiente

Circolari

173/2013

PREMESSA

Come è noto, il 26 e 27 novembre prossimi si terrà la prima elezione nazionale della R.S.U. e dei R.L.S.S.A. in tutte le aziende, con più di 15 dipendenti,  che applicano i contratti collettivi nazionali specifici dell’attività del ciclo integrato dei rifiuti.

Si tratta di un evento di rilevante importanza nel sistema di relazioni sindacali nazionali e aziendali.

In particolare, questa prima elezione, che si rinnoverà ogni tre anni, segna a livello aziendale il superamento delle RSA e la loro sostituzione con la RSU, vale a dire il passaggio da rappresentanze sindacali composte da membri designati dalle Associazioni sindacali a una rappresentanza sindacale composta da membri eletti direttamente dal lavoratori.

Dal 13 dicembre 2013 sarà dunque la RSU l’organismo che rappresenterà tutti i lavoratoriiscritti o meno a una Associazione sindacalenelle diverse modalità e circostanze di interlocuzione con l’azienda (informazione; esame congiunto; contrattazione), assumendo su di le tutele, i diritti e le prerogative (permessi sindacali compresi) oggi riconosciuti alle RSA, che cesseranno la loro funzione il 12 dicembre 2013.

Eventuali Associazioni sindacali che, per i più diversi motivi, non abbiano partecipato alle elezioni in parola non potranno mantenere o costituire proprie RSA, ma dovranno attendere il rinnovo triennale della RSU per partecipare alle successive  elezioni.

Questa prima elezione nazionale porta a compimento un progetto politico sostenuto da Confindustria e dalle Confederazioni CGIL, CISL, UILTRASPORTIcui hanno aderito UGL, CISAL ecc. – a partire dal Protocollo GovernoConfindustriaConfederazioni Sindacali 23 luglio 1993 e dall’Accordo per la costituzione della RSU 20 dicembre 1993 fino agli Accordi interconfederali del 2009, 2011, 2012 nei quali si è sempre più individuato nella RSU l’organismo elettivo di rappresentanza di tutti i lavoratori e l’interlocutore anche  negoziale dell’azienda.

La rilevanza dell’evento richiede, pertanto, anche da parte delle imprese, la più fattiva collaborazione con le Associazioni sindacali impegnate nella tornata elettorale, affinché le elezioniconsiderata anche la novità degli aspetti proceduralisi svolgano nel modo migliore e nei tempi stabiliti, segnalando ad Assoambienteove necessarioeventuali ritardi, criticità o necessità di indicazioni.

In tale premessa, avuto riguardo alle richieste pervenute dalle aziende, si forniscono i seguenti chiarimenti applicativi del Regolamento per l’elezione della RSU e dei RLSSA.

 

*    *   *

Passaggio dalle RSA alla RSU: osservanza del principio di invarianza dei costi

Preliminarmente, è opportuno ribadire che il passaggio dalla forma di rappresentanza costituita dalla RSA a quella costituita dalla RSU – come pure la parallela elezione dei RLSSAdovrà avvenire, in ogni caso,  nel rispetto del principio di invarianza dei costi.

Come si ricorderà, infatti:

  •  il Protocollo Governo-Confindustria-Organizzazioni Confederali 23 luglio 1993 – che introdusse, per la prima volta, nel sistema delle relazioni sindacali nazionali la forma di rappresentanza della RSU, oggetto della successiva, specifica Regolamentazione del 20 dicembre 1993- nella Parte Seconda (Assetti contrattuali) alla rubrica “Rappresentanze sindacali stabilisce  chiaramente, alla lettera b), che il passaggio dalla disciplina delle RSA a quello delle RSU deve avvenire a parità di trattamento legislativo e contrattuale (cioè: diritti e prerogative sindacali) nonché a parità di costi per l’azienda in riferimento a tutti gli istituti”;

 

  • l’Accordo interconfederale per la costituzione delle Rappresentanze Sindacali Unitarie 20 dicembre 1993, nella Parte Prima, al numero 4 “Diritti, permessi, libertà sindacali, tutele e modalità di esercizio”, comma 3, conferma che nelle “stesse sedi negoziali (cioè: “ccnl o accordi collettivi di diverso livello” di cui al comma 2 del citato numero 4) si procederà, nel principio dell’invarianza dei costi, all’armonizzazione nell’ambito dei singoli istituti contrattuali…”.

In ottemperanza a tali disposizioni – a suo tempo sottoscritte dalle OO.SS. confederali Cgil, Cisl, Uil nonché, tra le altre, dalla Cisal e da Ugl, e cui devono aderire, in ogni caso, eventuali altre OO.SS. che intendano prendere parte alle prossime elezioni – la prima elezione della RSU dovrà aver luogo in condizioni e modalità che, confermando l’attuale “trattamento legislativo e contrattuale”, realizzino pienamente anche la specifica previsione della “parità di costi” o di “invarianza dei costi”.

Per quanto ricordato, anche la prima elezione dei RLSSA si dovrà svolgere in condizioni e  modalità analoghe, in applicazione di quanto prevede al riguardo l’art. 65, lettera D), numero 2, del vigente CCNL.

Art. 1, comma 3 e art. 6, comma 1 – Costituzione iniziale e definitiva della Commissione elettorale

L’iniziale costituzione della Commissione elettorale avviene per iniziativa delle “strutture territorialmente competenti delle OO.SS. nazionali stipulanti o firmatarie che partecipano alle elezioni”.

La composizione definitiva della Commissione avviene con l’integrazione dei componenti designati da tutte le Associazioni sindacali che abbiano presentato liste elettorali: la comunicazione scritta sarà firmata dal Presidente e inviata alla Direzione aziendale il giorno seguente il termine per la presentazione delle liste elettorali.

Si è reso necessario prevedere queste due fasi per consentire alla Commissione di espletare tutti i numerosi adempimenti di cui all’art. 6, comma 4, nei rapporti con l’azienda, con le Associazioni sindacali partecipanti, nonché rispetto alla presentazione delle liste, alla costituzione dei seggi, ecc.

Va ribadito che fanno parte della Commissione elettorale tutte le Associazioni sindacali che presentano liste elettorali. E dunque è possibile che vi entri a farne parte un’Associazione che presenti la propria lista l’ultimo giorno in molte settimane dopo l’iniziale costituzione della Commissione.

Tutto questo perché la Commissione elettorale, per i compiti a lei attribuiti dall’art. 6, comma 4, costituisce l’organismo sindacale paritetico responsabile del regolare svolgimento della procedura e delle elezioni, assolve a funzioni di accertamento, verifica e controllo e, infine, sulla base dei verbali di scrutinio dei voti comunica formalmente l’esito delle votazioni.

Art. 6, commi 2 e 4 – Composizione della Commissione elettorale

Della Commissione non possono far parte i rappresentanti legali delle Associazioni sindacali che partecipano alle elezioni, i candidati alle elezioni (art. 6, comma 2), i presentatori delle liste le cui firme devono essere autenticate dalla Commissione stessa (art. 6, comma 4).

Per contro, fanno parte della Commissione elettorale lavoratori dipendenti, non in prova, in forza presso l’unità produttiva con contratto a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti, nonché persone non in forza presso l’unità produttiva formalmente designate dalle Associazioni sindacali che partecipano alle elezioni.

In quanto organismo paritetico, ogni Associazioni sindacale che fa parte della Commissione designa il proprio rappresentante nel numero minimo di uno.

In considerazione del fatto che nel comparto ci sono molte aziende mediograndi e che gli impegni della Commissione sono molteplici e delicati, sempre al fine di agevolare il normale svolgimento delle operazioni elettorali si è convenuto cheove necessario – i rappresentanti di un’Associazione possano essere due: in questo caso però dovranno esser obbligatoriamente due per ogni Associazione.

Art. 6, comma 5 – Permessi retribuiti ai componenti della Commissione elettorale

A motivo di quanto appena osservato, il Regolamento non ha stabilito un monte ore di permessi retribuiti per lo svolgimento dei compiti da parte dei componenti della Commissione elettorale.

In considerazione della necessità di contemperare le esigenze di normale fornitura del pubblico servizio con quelle dello svolgimento delle operazioni elettorali – per le quali l’azienda assicura la fattiva collaborazione prevista dall’art. 1, comma 4 – il comma 5 in esame affida alla responsabilità della Commissione (e del suo Presidente) l’onere di coordinarsi efficacemente per adempiere gli incarichi nel tempo “strettamente necessario”, vale a dire nel minor tempo possibile, appunto per non pregiudicare le esigenze del servizio.

Art. 1, comma 4 –  Elenco dei lavoratori aventi diritto al voto

Come è noto, l’azienda trasmette alla Commissione elettorale l’elenco dei lavoratori aventi diritto al voto.

Considerato che, a norma dell’art. 1, comma 3, l’attivazione della procedura da parte delle strutture sindacali territoriali avviene almeno 3 mesi prima delle elezioni, la trasmissione dell’elenco citato da parte dell’azienda ha luogo entro 35 giorni da tale preavviso, vale a dire 55 giorni prima della data delle elezioni.

Avuto riguardo al fatto che sia per l’elettorato attivo che per quello passivo i dipendenti devono risultare “non in prova alla data delle elezioni (perché a tale data devono aver già superato il periodo di prova se richiesto ovvero non è stato richiesto loro l’espletamento del periodo di prova, ivi compreso il caso del passaggio di appalto), l’elenco dei dipendenti interessati che 55 giorni prima delle elezioni verrà fornito alla Commissione elettorale sarà compilato dall’azienda nella consapevolezza di quale sarà lo stato dell’organico alla data delle elezioni.

Naturalmente, l’azienda avrà cura di comunicare tempestivamente alla Commissione eventuali variazioni nell’elenco, dovute a dimissioni, licenziamenti, ingressi per passaggio di appalto.

Resta inteso che nel personale “in forza da includere nell’elenco rientrano normalmente i dipendenti in malattia, infortunio, gravidanza e puerperio, congedo parentale, aspettativa retribuita e non, permessi, ferie.

Art. 9, comma 3 – Permessi retribuiti al Presidente e agli scrutatori del seggio elettorale

Si conferma che la durata delle operazioni elettorali luogo alla corresponsione della retribuzione globale a favore dei Presidenti e degli scrutatori dei seggi elettorali.

Come precisato dal comma 3, la durata “comprende” il giorno precedente la votazione e quello seguente la chiusura del seggio.

Atteso che, a norma dell’art. 10, “i seggi sono tenuti aperti per due giorni consecutivi”, ne consegue che “la durata delle operazioni elettorali è di complessivi 4 giorni, per i quali dovrà dunque essere assicurata agli interessati la retribuzione globale.

Art. 10, comma 1 e art. 5, comma 1 – Apertura dei seggi elettorali

I seggi elettorali saranno aperti per due giorni consecutivi, nella fattispecie il 26 e 27 novembre 2013.

Nel presupposto che il diritto di voto da parte dei dipendenti dovrà essere esercitato garantendo comunque il rispetto delle esigenze del servizio”,  l’orario nel quale i dipendenti potranno accedere ai seggi dovrà essere stabilito “previo accordo” tra la Commissione elettorale e la Direzione aziendale.

Art. 22 – Mancata o tardiva attivazione degli adempimenti per l’elezione e il rinnovo della R.S.U. e dei R.L.S.S.A.

Per quanto considerato in premessa, si richiama l’attenzione delle imprese in particolare sul comma 2 dell’articolo in parola.

 *    *   *

Si coglie l’occasione, per ribadire che le  Premesse, le disposizioni di cui ai punti da 1 a 6 – compreso il calendario elettorale – le modifiche di cui all’art. 60, lett. A) e all’art. 65 del CCNL 21.3.2012 stabilite dal Verbale di intesa 23 settembre 2013 (cfr. circolare n. 164/013) sono pienamente confermate e in vigore.

Cordiali saluti.

» 09.10.2013

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