Sulla G.U. n. 295 del 17 dicembre u.s. è stato pubblicato il decreto 5 dicembre 2013 del MiSE recante “Modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale” .
Il presente decreto si applica a:
L'incentivo per il biometano immesso nelle reti di trasporto e distribuzione del gas naturale é pari alla differenza tra il doppio del prezzo medio annuale del gas naturale ed il prezzo medio mensile del gas naturale (in €/MWh), a condizione, per gli impianti con capacità produttiva superiore a 250 standard metri cubi/ora, che il titolo autorizzativo preveda espressamente un impiego, tra l’altro, di sottoprodotti o rifiuti in una percentuale di almeno il 50% in peso. L'incentivo é corrisposto per un periodo pari a 20 anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell'impianto ed è modulato in relazione alla taglia (standard metri cubi/ora di capacità produttiva).
Il valore dell'incentivo é incrementato del 50% qualora il biometano sia prodotto esclusivamente a partire da sottoprodotti (tabella 1A del decreto 6 luglio 2012) e rifiuti, inoltre per il biometano prodotto da frazione biodegradabile dei rifiuti urbani a valle della raccolta differenziata è riconosciuta la maggiorazione di cui all'art. 33, comma 5, del D.Lgs 3 marzo 2011, n. 28(“immissione in consumodi una quantità pari a due volte l’immissione in consumodi altri biocarburanti”).
Gli incentivi richiamati sono riconosciuti, con percentuali differenziate, in relazioni alle condizioni riportate nel decreto in parola, anche nel caso in cui il biometano sia prodotto da impianti a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione già in esercizio al 18 dicembre 2013 che, successivamente a tale data:
a) siano riconvertiti completamente alla produzione di biometano;
b) utilizzino parte del biogas o gas prodotto, anche a seguito di incremento della capacità di produzione, per la produzione di biometano.
Il periodo di diritto agli incentivi per tali impianti di gestione rifiuti è pari a:
a) al periodo di diritto spettante ai nuovi impianti qualora l'impianto da riconvertire non benefici di incentivi per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile;
b) al residuo periodo di diritto agli incentivi per la produzione di energia elettrica incrementato di cinque anni qualora l'impianto da riconvertire benefici di incentivi per la produzione di energia elettrica.
In alternativa alla vendita diretta sul mercato e limitatamente agli impianti con capacità produttiva fino a 500 standard metri cubi/ora, il soggetto produttore può optare per il ritiro del biometano da parte del GSE, a seguito di apposita richiesta - sulla base di uno standard definito dal GSE - di stipula di contratto con lo stesso.
Nonostante nei considerando si ribadisca l’“opportunità di promuovere l'utilizzo del biometano privilegiando in ogni caso la produzione a partire da rifiuti”, in considerazione del mandato M/475 recante "Mandate to CEN for standards for biomethane for use in transport and injection in natural gas pipelines", rilasciato al CEN dalla Commissione Europea, il 18 novembre 2010, il decreto dispone che fino alla data di entrata in vigore delle norme CEN vengono escluse le immissioni nella rete del gas naturale del biometano derivante da biogas prodotto per via termochimica, quali i processi di gassificazione di biomasse, da gas di discarica e da gas residuati dai processi di depurazione, da fanghi, da rifiuti urbani e non urbani indifferenziati e dalla frazione organica ottenuta dal trattamento di rifiuti urbani e non urbani indifferenziati.
Nel rinviare al testo del Decreto in parola, in allegato alla presente, per eventuali ulteriori approfondimenti, restiamo a disposizione per ogni informazione.
Cordiali saluti.