AssoAmbiente

Circolari

030/2014/PE

Informiamo che sulla G.U. n. 41 del 19 febbraio 2014 è stato pubblicato il Decreto 3 febbraio 2014 recante Modifica al decreto 25 febbraio 2011, recante definizione delle procedure per il riconoscimento di idoneità dei prodotti assorbenti e disperdenti da impiegare in mare per la bonifica dalla contaminazione da idrocarburi petroliferi".

In relazione alla necessità, emersa a livello europeo, di armonizzazione le varie norme nazionali relative all'autorizzazione dei prodotti disperdenti, il provvedimento in esame interviene sull’allegato 5 («Metodologie analitiche e criteri di accettabilità delle risultanze dei test necessari per il riconoscimento di idoneità dei prodotti disperdenti di origine sintetica o naturale»), paragrafo 6 («Criteri di accettabilità delle risultanze dei test ai fini del riconoscimento di idoneità di un prodotto disperdente di origine sintetica o naturale») del decreto 25 febbraio 2011 sopprimendo il comma 5 che stabilisce, per il parametro stabilità, i valori percentuali che determinano l'accettabilità dei prodotti.

Pertanto il paragrafo 6 dell'Allegato 5 al decreto direttoriale del 25 febbraio 2011 e' così modificato:

  «6. Criteri di accettabilità delle risultanze dei test ai fini del riconoscimento di idoneità di un prodotto disperdente di origine sintetica o naturale

  1. Il punto di infiammabilità, determinato in accordo al metodo UNI EN ISO 2719: 2005, deve essere superiore a 55 °C;
  2. La viscosità cinematica, misurata a 20 °C secondo il metodo ASTM D 445, deve essere inferiore o uguale a 400 cSt;
  3. Il punto di intorbidimento, determinato secondo le norme IP 219/67, deve essere inferiore o uguale a -10 °C;
  4. L'efficacia del prodotto, determinata secondo la metodica di cui al presente Allegato, deve essere tale da disperdere almeno il 60% del petrolio;
  5. La tossicità negli organismi marini, determinata secondo le indicazioni di cui al presente Allegato, deve prevedere per tutti gli organismi una EC50 maggiore di 10 mg/L;
  6. Tutti i componenti del prodotto devono risultare biodegradabili con un consumo di ossigeno maggiore del 60% del ThOD.;
  7. In riferimento al bioaccumulo, il log Kow di tutti i componenti organici del prodotto deve essere inferiore o uguale a 3 oppure un BCF misurato minore di 500».

Nel rimandare ai contenuti del decreto in parola, in allegato alla presente, per ogni ulteriore approfondimento, inviamo cordiali saluti.

» 20.02.2014
Documenti allegati

Recenti

23 Dicembre 2025
2025/472/SAEC-NOT/LE
MIT DM 325/2025 - Calendario divieti di circolazione dei mezzi pesanti per l'anno 2026
Leggi di +
22 Dicembre 2025
2025/471/SAEC-NOT/NA
Pubblicato in GU il Decreto correttivo IRPEF-IRES 2025
Leggi di +
22 Dicembre 2025
2025/470/SAEC-EUR/CS
Nuovi metodi di prova REACH
Leggi di +
22 Dicembre 2025
2025/469/SAEC-EUR/FA
Semplificazione Tassonomia UE – Pubblicata bozza di FAQ per avvio periodo di transizione
Leggi di +
22 Dicembre 2025
2025/468/SAEC-COM/PE
“Impianti Aperti on the road” di Assoambiente – aperte candidature 2026
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL