AssoAmbiente

Circolari

121/2014/PE

Informiamo che lo scorso 4 luglio l’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato (AGCM) ha inviato a Governo e Parlamento una Segnalazione relativa a “Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza - anno 2014”, di cui si allega uno stralcio

Tale Segnalazione assume particolare importanza in quanto in essa vengono riassunte le maggiori criticità che, a giudizio dell’Autorità, affliggono il mercato nazionale dal punto di vista della concorrenza e contiene una serie di proposte in diversi settori, tra cui anche quello dei servizi pubblici locali, in particolare i rifiuti, e quello delle società pubbliche. Su diversi argomenti (assimilazione, tariffa, affidamenti “in house”), la Segnalazione si pone in linea anche con quanto da tempo evidenziato e richiesto dall’Associazione

Tra questi, l’AGCM ha evidenziato l’effetto distorsivo della concorrenza per quanto riguarda la disciplina adottata con la Legge 68/2014 (di conversione del D.L. 16/2014) che ha rimosso l’esenzione dalla tariffa per i rifiuti assimilati avviati al recupero, preferendo la sola possibilità per il Comune di prevedere semplici sconti proporzionali alle quantità di rifiuti assimilati avviati a riciclo.

In considerazione di ciò l’Autorità:

  • invita il Legislatore a modificare la predetta norma eliminando la discrezionalità attribuita ai Comuni nell’individuare i rifiuti cui si applica il divieto di assimilazione;
  • richiama l’urgenza, per il MATTM, di provvedere all’individuazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l’assimilazione.

La comunicazione dell’Antitrust, come detto, interviene anche su altri settori relativi alla gestione dei rifiuti con l’intento di migliorarne la concorrenzialità nonché l’efficienza e l’efficacia: 

  • Servizi pubblici locali: nello specifico la segnalazione interviene sugli strumenti di monitoraggio delle forme di affidamento dei servizi pubblici locali con l’obiettivo di introdurre mezzi per agevolare la verifica del rispetto delle previsioni che impongono alle Amministrazioni competenti di adeguare le gestioni non conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea entro il 31 dicembre 2014. Per ottenere ciò viene proposto di trasformare la relazione dell’Ente affidante in una determinazione che contenga anche un’analisi dettagliata delle ragioni che giustificano il ricorso al modello di gestione scelto evidenziando, al contempo, i benefici per la comunità in termini di una più efficiente gestione del servizio.
  • Autorizzazione dei sistemi autonomi: l’Autorità mira a garantire pari condizioni di accesso ed esercizio dell’attività ai sistemi di recupero e riciclo dei rifiuti da imballaggi che non sono organizzati in forma consortile (i c.d. sistemi di raccolta autonomi). Per ottenere ciò viene proposta una modifica al D.Lgs. 152/2006 in modo da: affidare le procedure autorizzative di tali soggetti a soggetti terzi e non al CONAI; prevedere che gli obiettivi minimi di riciclo possano essere raggiunti da questi sistemi anche attraverso la gestione di rifiuti di produttori non aderenti a loro; escludere che questi sistemi debbano garantire la copertura nazionale che porterebbe costi di ingresso sul mercato sproporzionati e non giustificati da obiettivi di tutela ambientale.
  • Società pubbliche: va perseguito l’obiettivo di semplificare e coordinare le numerose disposizioni in materia di società pubbliche, sia per certezza del diritto che per eliminare restrizioni alla concorrenza, riunendole in unico testo normativo. Inoltre l’Autorità richiama ad una razionalizzazione delle società pubbliche che gestiscono i servizi pubblici locali e un aumento dell’efficienza delle società pubbliche in generale. Tale obiettivo è da raggiungersi prevedendo: la dismissione delle società pubbliche che gestiscono servizi pubblici locali in situazioni di perdita e la riduzione del numero di esercizi di cui all’art. 1, comma 555, della L. 147/2013 (4 dei 5 esercizi precedenti a decorrere dal 2017); il divieto di rinnovo degli affidamenti in essere, in particolare quelli in house, alle società pubbliche con perdite di bilancio per il numero di esercizi di cui sopra o che forniscono beni e servizi a prezzi superiori a quelli di mercato; la possibilità che il ripianamento delle perdite sia ammissibile solo nel caso in cui la decisione dell’Autorità pubblica risponda ai criteri che avrebbe adottato un normale operatore di mercato nelle stesse circostanze. 

Nel rimandare al documento allegato per ulteriori approfondimenti porgiamo cordiali saluti.

» 29.07.2014
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