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Circolari

029/2015/TO

In merito alla disciplina sullo split payment introdotta al comma 29, lett. b) della Legge n. 190/2014 (nuovo art. 17 ter del D.P.R. n. 633/1972), informiamo che l’Agenzia delle entrate ha fornito, con la circolare n. 1/E del 9 febbraio 2015, alcuni primi chiarimenti sull'applicazione del nuovo meccanismo della scissione dei pagamenti IVA.

La novità, introdotta dalla legge di Stabilità 2015, prevede che in relazione agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni, l’IVA addebitata dal fornitore nella fattura dovrà essere versata dalla stessa amministrazione acquirente direttamente all’erario e non più dal fornitore. Con le nuove regole, il pagamento del corrispettivo viene quindi ad esser scisso dal versamento dell’imposta dovuta.

In relazione a quanto riportato nella circolare dell’Agenzia delle entrate, la scissione dei pagamenti si applica alle operazioni il cui corrispettivo sia stato pagato dopo ilgennaio 2015 e sempre che le stesse non siano state già fatturate anteriormente alla questa data. Lo split payment non trova applicazione dunque in riferimento alle operazioni per le quali la fattura è stata emessa entro il 31 dicembre 2014. Il nuovo meccanismo modifica e allo stesso tempo innova il sistema di riscossione dell’IVA. Il cambiamento è diretto alla riduzione del “Vat gap” e al contrasto dei fenomeni di evasione e delle frodi in materia di IVA. Tra gli Enti inclusi nella nuova modalità di versamento dell’Iva rientrano lo Stato e gli organi dello Stato, gli enti pubblici territoriali, le Camere di Commercio, gli istituti universitari, le aziende sanitarie locali e gli enti pubblici di previdenza come l’Inps. In ogni caso, per ragioni di semplicità e per dare maggiori elementi di certezza agli operatori (sia ai fornitori che agli stessi enti pubblici acquirenti) la circolare rimanda all’Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), http://indicepa.gov.it/documentale/ricerca.php, nel quale i fornitori possono verificare la categoria di appartenenza e i riferimenti degli enti pubblici ai quali devono emettere fattura.

La scissione dei pagamenti IVA, chiarisce inoltre l’Agenzia, riguarda soltanto le operazioni documentate con relativa fattura emessa dai fornitori. Pertanto, sono escluse dal meccanismo dello split payment le operazioni, come ad esempio le piccole spese sostenute da un ente pubblico, certificate dal fornitore con semplice rilascio della ricevuta fiscale o dello scontrino. Lo stesso vale anche per gli scontrini non fiscali, nel caso in cui si riferiscano a soggetti che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi o di altre modalità di certificazione specificatamente previste. Restano esclusi dalla platea dei destinatari gli enti pubblici non economici, quali gli Ordini professionali, gli Enti e gli istituti di ricerca, le Autorità indipendenti, le Arpa, l’Aran, l’Agid, gli Automobile club provinciali, l’Inail e le Agenzie fiscali. Per questi enti, infatti, valgono ancora le regole ordinarie di addebito e versamento dell’IVA.

La circolare chiarisce inoltre che, poiché il richiamo all’elenco IPA non può essere esaustivo, l’operatore che avesse ancora dei dubbi potrà presentare istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’art. 11 dello Statuto del contribuente.

L’Agenzia delle Entrate precisa, ed è uno degli aspetti di maggior rilievo, che in considerazione dell’incertezza in materia e della circostanza che la disciplina recata dall’art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972 ha esplicato comunque la sua efficacia già in relazione alle fatture emesse a partire dalgennaio, nonché in ossequio ai principi dello Statuto del contribuente, che possono essere fatti salvi i comportamenti finora adottati dai contribuenti, ai quali, pertanto, non dovranno essere applicate sanzioni per le violazioni - relative alle modalità di versamento dell’IVA afferente alle operazioni in discorso - eventualmente commesse anteriormente all’emanazione del presente documento di prassi”.

Rispetto al nuovo meccanismo, segnaliamo infine che il Sen. Franco Panizza (Aur-PSI-MAIE) ha proposto una interrogazione a risposta scritta al Ministro dell'economia e delle finanze, con il fine di chiarire alcuni aspetti controversi, circa alcuni soggetti, nella quasi totalità consorzi o cooperative che rifatturano in toto o in percentuale superiore al 70 per cento gli importi oggetto dei servizi prestati all'ente pubblico, affinché possano incassare l'IVA come i professionisti.

Rimandando, per ulteriori dettagli, alla circolare dell’Agenzia delle Entrate (http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/nsilib/nsi/documentazione/provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/circolari/archivio+circolari/circolari+2015/febbraio+2015/circolare+n.+1e+del+9+febbraio+2015/Circolare+n.+1+del+9+febbraio+2015.pdf ), restiamo a disposizione per ogni informazione.

Cordiali saluti.

» 13.02.2015

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