Informiamo che il Comitato dell’Albo con la circolare n. 437 del 29 maggio 2015, in allegato alla presente, ha chiarito che l’impresa che intende trasportare ai centri di raccolta (disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008) i rifiuti speciali prodotti dalla propria attività, è sottoposta all'iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/06, anche qualora i rifiuti stessi siano stati assimilati ai rifiuti urbani.
Al riguardo il Comitato ha, infatti, rilevato che l'articolo 212, comma 8, del Testo Unico Ambientale, non opera alcuna distinzione tra i rifiuti speciali e i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani e non prevede deroghe all'obbligo d'iscrizione all'Albo per il trasporto di questi ultimi effettuato dal produttore iniziale.
Pertanto, l'impresa che intende trasportare ai centri raccolta disciplinati dal D.M. 8 aprile 2008 i rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dalla propria attività ha l'obbligo d'iscrizione nella categoria 2-bis (“Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) di cui al D.M.120/2014.
Cordiali saluti.