Informiamo che Il 4 novembre scorso è stato pubblicato un comunicato del Presidentedell’AutoritàNazionale Anticorruzione (ANAC), Raffaele Cantone, che offreindicazioni alle stazioni appaltanti in merito alla forma dei contratti pubblici adintegrazione e modifica della Determinazione n. 1, recante “Indicazioniinterpretative concernenti la forma dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 11,comma 13 del Codice”, adottata dall'ANAC in data 13 febbraio 2013. Questo inconsiderazione della sopravvenienza normativa di cui all’art. 6, comma 6, delD.L. 23 dicembre 2013, n.145, c.d. “Destinazione Italia”, convertito nella legge21 febbraio 2014, n. 9.
Secondo l'ANAC, il legislatore, prevedendo un differimento dei termini relativiall'entrata in vigore delle disposizioni dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 12aprile 2006 n. 163, applicabili a fare data dal 30 giugno 2014 per i contrattid’appalto pubblici stipulati in forma pubblica amministrativa e a far data dal 1°gennaio 2015 per quelli stipulati mediante scrittura privata, ha manifestato lavolontà di comminare la sanzione della nullità a tutti i casi di mancato utilizzodella “modalità elettronica”, la quale deve ritenersi obbligatoria sia per la formaamministrativa del contratto sia per la scrittura privata.Pertanto, anche la scrittura privata conclusatramite scambio di lettere, ai sensidell’art. 334, comma 2, del d.p.r. n. 207/2010, e relativa al cottimo fiduciario neiservizi e nelle forniture, dovrà essere redatta in modalità elettronica.
Nel rinviare al comunicato dell’ANAC, in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, restiamo a disposizione per ogni informazione.
Cordiali saluti.