AssoAmbiente

Circolari

021/2016/LE

Informiamo che sul sito SISTRI (www.sistri.it) sono state pubblicate le seguenti news:

 

-       Iscrizione al SISTRI dei trasportatori esteri

Si comunica che i vettori esteriiscritti con identificativo estero (es. VAT) in categoria 4 e 5 presso l’Albo Gestori Ambientalipossono formalizzare l’iscrizione al SISTRI chiamando il Contact Center al numero verde 800 00 38 36, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 17:30 ed il sabato dalle 8:30 alle 12:30.”

Si ricorda che tale obbligo discende dalla disposizione contenuta nell’art. 11 comma 1 del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modi?cazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 che dispone l’iscrizione al sistema di controllo e tracciabilità di rifiuti (SISTRI) anche dei vettori esteri che operano sul territorio nazionale. Si ritiene altresì utile ricordare che ai sensi dell'art. 194 comma 3 del D. Lgs. 152/2006, così come modificato dall'art. 17 del D.Lgs. 205/2010, le imprese che effettuano il trasporto transfrontaliero dei rifiuti, per la tratta sul territorio italiano, sono tenute all'iscrizione in un'apposita Sezione dell'Albo nazionale gestori ambientali, di cui all'art. 212 del D.Lgs 152/2006, che non è subordinata alla presentazione delle garanzie finanziarie, di cui al comma 10 del medesimo art. 212.

Con la deliberazione n. 3 del 22 dicembre 2010 e la successiva del 14 marzo 2011 il Comitato Nazionale dell'Albo Gestori Ambientali ha emanato le prime disposizioni che consentono alle imprese interessate di svolgere l'attività oggetto di iscrizione all'Albo e ne ha definito le modalità.

 

-       Abrogazione disposizione normativa sulla sperimentazione del tracciamento dei rifiuti urbani pericolosi

Sulla G.U. n. 22 del 28 gennaio 2016 è stato pubblicato il decreto-legge n. 10 del 22 gennaio 2016 recante “Modi?ca e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l’adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione, a norma dell’articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124” il quale all’art. 1 comma 9 prevede la soppressione del secondo periodo dell’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modi?cazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 che prevedeva l’avvio di una fase di sperimentazione per l'applicazione del SISTRI ala gestione dei rifiuti urbani pericolosi.

Di seguito il testo del periodo soppresso:

“Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentiti il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate le modalità di una fase di sperimentazione per l'applicazione del SISTRI, a decorrere dal 30 giugno 2014, agli enti o imprese che raccolgono o trasportano rifiuti urbani pericolosi a titolo professionale, compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti urbani pericolosi all'interno del territorio nazionale o trasporti transfrontalieri in partenza dal territorio, o che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani pericolosi, a partire dal momento in cui detti rifiuti sono conferiti in centri di raccolta o stazioni ecologiche comunali o altre aree di raggruppamento o stoccaggio”.

Nel rimandare a prossime comunicazioni per ogni aggiornamento, rimaniamo a disposizione per informazioni.

Cordiali saluti.

» 03.02.2016

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