AssoAmbiente

Circolari

073/2016/LE

L’Albo Gestori Ambientali ha provveduto, con la delibera 20 aprile 2016, a modificare il requisito del responsabile tecnico relativo ai titoli di studio, contenuto nella deliberazione n. 2 del 15 dicembre 2010 recante Criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 8: intermediazione e commercio dei rifiuti”.

Più nello specifico, in considerazione dell’esigenza manifestata di razionalizzare il requisito in parola, anche in considerazione dell'esperienza acquisita nel corso di operatività della categoria 8 e nell'attesa dell'emanazione delle deliberazioni previste dagli articoli 12 e 13 del decreto 3 giugno 2014, n. 120 (riguardanti i compiti, la responsabilità, i requisiti e la formazione del responsabile tecnico), l’Albo ha deliberato di considerare valido il “generico” diploma di scuola secondaria di secondo grado (in luogo di quelli specifici di Geometra o Perito industriale o Perito chimico), ampliando così di fatto la gamma di diplomi idonei al conseguimento del titolo di RT.

Cogliamo l’occasione per ricordare che sono in corso, in ambito ALBO, i lavori di uno specifico GdL di cui anche FISE Assoambiente fa parte, finalizzati alla revisione della regolamentazione del Responsabile Tecnico (RT), in attuazione a quanto previsto dal DM 120/2014.

Per quanti interessati, si rinvia alla circolare associativa n. 28/2016 contenente una nota sintetica in cui sono riportati non solo le considerazioni emerse nell’ambito dell’incontro associativo, organizzato lo scorso 8 febbraio, per condividere con le aziende le proposte di modifica in corso di esame, ma anche gli esiti del successivo incontro del GdL ALBO sui temi richiamati.

Nel rimandare alla delibera 20 aprile 2016, in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, restiamo a disposizione per ogni informazione.

Cordiali saluti.

» 29.04.2016
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