AssoAmbiente

Circolari

102/2016/CS

In relazione a quanto disposto da ultimo nel D.lgs 50/2016 (v. circolari associative n. 62/2016, 72/2016 e 99/2016) ed in particolare all’art. 34, comma 3 che stabilisce che con decreto del MATTM possono essere disciplinati, per le categorie di forniture ed affidamenti non connessi agli usi finali di energia, un aumento progressivo della percentuale del 50% del valore a base d'asta a cui e' riferire  l'obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi, segnaliamo che sulla G.U. n.131 del 7 giugno 2016 è stato pubblicato il Decreto 24 maggio 2016 del MATTM che prevede l’incremento progressivo dell'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture.

Il decreto disciplina l'incremento progressivo della percentuale del valore a base d'asta a cui riferire l'obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM per i seguenti affidamenti:

  1. servizi di pulizia e forniture di prodotti per l'igiene, quali detergenti per le pulizie ordinarie e/o straordinarie;
  2. servizi di gestione del verde pubblico e forniture di ammendanti,
  3. piante ornamentali e impianti di irrigazione;
  4. servizi di gestione dei rifiuti urbani;
  5. forniture di articoli per arredo urbano;
  6. forniture di carta in risme e carta grafica.

Per questi affidamenti, l'obbligo delle stazioni appaltanti di inserire nella documentazione di gara almeno le "specifiche tecniche" e le  "clausole contrattuali" previste nei CAM si applica in misura non inferiore alle seguenti percentuali del valore dell'appalto, nel  rispetto dei termini indicati:

  • il 62% dalgennaio 2017;
  • il 71% dalgennaio 2018;
  • l'84% dalgennaio 2019;
  • il 100% dalgennaio 2020.

Fino al 31 dicembre 2016 le amministrazioni sono comunque tenute a rispettare almeno la percentuale del 50% del valore a base d'asta cui riferire l'obbligo di applicare le specifiche tecniche e le clausole contrattuali dei CAM. Inoltre, nei limiti della percentuale del 100%, le PA possono applicare incrementi percentuali anche superiori a quelli disciplinati dal decreto.

Nel rimandare al testo del Decreto, allegato alla presente, per maggiori approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

» 22.06.2016
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