AssoAmbiente

Circolari

107/2016/PE

Lo scorso 27 giugno l’ISPRA ha presentato, nell’ambito di un incontro a cui sono stati invitati FISE Assoambiente, Confindustria, Rete Imprese Italia ed Utilitalia, una prima versione di Linee guida sui criteri tecnici per stabilire quando il trattamento non è necessario ai fini dello smaltimento dei rifiuti in discarica, ai sensi dell’art. 48 della Legge 221/2015 (cd. collegato Ambientale). In allegato il documento.

Ricordiamo infatti che l'art. 48 ha aggiunto un capoverso in calce al comma 1 lett. b) dell'art. 7 del D.Lgs. 36/2003 (decreto di recepimento della direttiva discariche del '99) che quindi dispone oggi che:

"1. I rifiuti possono essere collocati in discarica solo dopo trattamento.

Tale disposizione non si applica:

  1. ai rifiuti inerti il cui trattamento non sia tecnicamente fattibile;
  2. ai rifiuti il cui trattamento non contribuisce al raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, riducendo la quantità dei rifiuti o i rischi per la salute umana e l'ambiente, e non risulta indispensabile ai fini del rispetto dei limiti fissati dalla normativa vigente. L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale individua, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i criteri tecnici da applicare per stabilire quando il trattamento non e' necessario ai predetti fini".

Abbiamo ricevuto nella giornata di ieri una versione da poter mettere a vostra disposizione per raccogliere osservazioni e commenti.

Il documento, sulla base dello schema decisionale riportato a pag. 2 dello stesso, è stato suddiviso in alcuni paragrafi:

  •  CONTESTO NORMATIVO, in cui è riportata a titolo esemplificativo anche la tabella con le principali tipologie di trattamento (basate sui BRef) ed i relativi parametri per valutarne l’efficacia;
  •  DIVIETI:
  1. rifiuti non ammessi in discarica ai sensi dell’art. 6 del D.lgs 36/2003 - aggiornati con la nuove categorie di pericolosità e relativa lista CER con riferimento al fattore principale che ne comporta il divieto (le lettere si riferiscono all’elenco ad inizio paragrafo);
  2. rifiuti non ammessi in discarica in relazione alla normativa di settore (ELV, pile e accumulatori, RAEE, rifiuti di imballaggio, mercurio metallico) e relativa lista CER;
  • RIFIUTI URBANI – suddivisi in rifiuti urbani da raccolta differenziata e urbani indifferenziati, per i quali è stato precisato anche il contesto relativo al procedimento di infrazione europeo e della circolare MATTM del 2013, corredato dalla lista CER dei rifiuti non ammissibili in discarica senza preventivo trattamento;
  • RIFIUTI SPECIALI - con riferimento ai rifiuti liquidi e fangosi non palabili, rifiuti da impianti trattamento rifiuti, rifiuti biodegradabili/matrice organica, rifiuti stabili, rifiuti di imballaggio contenenti residui di sostanze pericolose e rifiuti di amianto. Per tutte le tipologie è riportata la relativa lista CER;
  • RIFIUTI DA SOTTOPORRE A VALUTAZIONE CASO PER CASO – con i riferimenti ai codici dei rifiuti non direttamente riconducibili ad uno dei precedenti paragrafi e per i quali la valutazione andrà effettuata caso per caso.

L'Istituto intende finalizzare il testo nelle prossime settimane, ma a valle delle osservazioni che riceverà dagli operatori e dal sistema delle agenzie.

Sulla base di quanto sopra riportato, al fine di poter predisporre in tempi utili un contributo associativo,  siamo a chiedere vostre osservazioni e riscontri entro il prossimo 8 luglio. In particolare sull’ultimo paragrafo ("rifiuti da  sottoporre a valutazione caso per caso") , eventuali vostre proposte per ridurre la lista dei codici CER (motivandone l’esclusione dalla lista) e per valutare lo schema di processo decisionale proposto nell’ultima pagina del documento, messo a punto da ISPRA al fine uniformare l’approccio delle Autorità locali nella valutazione caso per caso.

Nel rimanere a disposizioni per ogni informazione ed aggiornamenti, inviamo cordiali saluti.

» 01.07.2016
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