AssoAmbiente

Circolari

108/2016/PE

Sulla G.U. n. 151 del 30 giugno u.s. è stato pubblicato il decreto 19 maggio 2016, n. 118 del MATTM recante “Regolamento recante aggiornamento dei valori limite di emissione in atmosfera per le emissioni di carbonio organico totale degli impianti alimentati a biogas, ai sensi dell'articolo 281, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006”.

Il provvedimento, anche in relazione alle comunicazioni giunte al MATTM in materia, anche da parte di FISE Assoambiente, al fine di una più omogenea applicazione a livello nazionale di valutazione di tale parametro, chiarisce che, per gli impianti a biogas, il «COT» si riferisce alla sola componente non metanica dell'emissione.                                                                        

Pertanto nell’allegato I, parte III, paragrafo 1, punto 1.3, alla parte quinta del D.Lgs 152/06 il parametro TOC è modificato come di seguito riportato (parti in grassetto):

Parte III - Valori di emissione per specifiche tipologie di impianti

1.3 impianti nei quali sono utilizzati combustibili gassosi

[…]

Agli impianti che utilizzano il biogas di cui all'allegato X si applicano i valori di emissione indicati alle lettere a), b) e c).

a) nel caso si tratti di motori a combustione interna i valori di emissione, riferiti a un tenore volumetrico di ossigeno pari al 5% nell'effluente gassoso anidro, sono:

 

Potenza termica nominale installata (MW)

 

? 3 MW

> 3 MW

carbonio organico totale (COT) escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione

100 mg/Nm3

100 mg/Nm3

[…]

b) nel caso si tratti di turbine a gas fisse i valori di emissione, riferiti a un tenore volumetrico di ossigeno pari al 15%, nell'effluente gassoso anidro, sono:

 

Potenza termica nominale installata (MW)

 

? 8 MW

>8÷?15 MW

> 15÷?50 MW

> 50 MW

carbonio organico totale (COT) escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione

50

50

50

50

[…]

c) per le altre tipologie di impianti di combustione i valori di emissione, riferiti a un tenore volumetrico di ossigeno pari al 3%, nell'effluente gassoso anidro, sono:

 

 

Potenza termica nominale installata (MW)

 

? 3 MW

> 3 MW

carbonio organico totale (COT) escluso il metano, salvo il caso in cui i provvedimenti di cui all'articolo 271, comma 3 o le autorizzazioni di cui all'articolo 271, comma 5, ne prevedano l'inclusione

20

20

[…]

Per gli impianti installati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento (15 luglio 2016) i sopra richiamati valori di emissione i atmosfera dovranno essere rispettati entro il 31 dicembre 2016: a tal fine, fatti salvi gli impianti con emissioni scarsamente rilevanti (parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del DLgs 152/06):

  • il gestore dello stabilimento richiede all'autorità competente l'aggiornamento dell'atto autorizzativo entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, indicando gli eventuali adeguamenti degli impianti;
  • se l'autorita' competente non si esprime entro 60 giorni, il gestore assicura comunque la realizzazione degli adeguamenti ed il rispetto dei pertinenti valori di emissione in atmosfera contenuti nel presente regolamento entro il 31 dicembre 2016 (resta fermo il potere dell'autorità competente di provvedere all'aggiornamento anche successivamente alla scadenza di tali sessanta giorni);
  • l'aggiornamento delle autorizzazioni di carattere generale deve essere effettuato entro due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e i gestori autorizzati presentano una domanda di adesione entro il 15 novembre 2016 o nei più brevi termini stabiliti dall'autorizzazione stessa.

Fino all'adeguamento previsto dal presente articolo si applicano i valori limite precedentemente autorizzati e, per gli impianti con emissioni scarsamente rilevanti (parte I dell'Allegato IV alla parte quinta del DLgs 152/06) i valori limite vigenti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Nel rinviare al Decreto in parola, in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, cordiali saluti.

» 01.07.2016
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