Sulla G.U. n. 188 del 12 agosto 2016 è stato pubblicato il Decreto 25 luglio 2016 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante “Misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie per il trattamento e il riciclaggio dei RAEE”, in vigore dal prossimo 27 agosto.
Le disposizioni contenute nel provvedimento attuano quanto disposto al comma 10 dell'articolo 19 “Obiettivi di recupero” del D.Lgs. 49/2014, che incaricava il MATTM, in collaborazione con altri Ministeri, di definire attraverso decreto “…misure volte a promuovere lo sviluppo di nuove tecnologie di recupero, di riciclaggio e di trattamento dei RAEE”.
Tali misure sono individuate mediante provvedimenti attributivi di contributi economici (diretti a finanziare interventi di sviluppo di nuove tecnologie di recupero, riciclaggio e trattamento dei RAEE) erogabili a soggetti pubblici e privati, singoli o associati, operanti nella filiera di gestione dei RAEE, oltre ad Istituti universitari e di ricerca. I contributi economici, definiti nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del MATTM, sono stabiliti annualmente attraverso un avviso pubblico (pubblicato sul sito del MATTM) che individua anche i criteri, le modalità e le procedure per l'accesso agli stessi. Sarà cura della Direzione Generale per i Rifiuti e l'Inquinamento del Ministero procedere alla selezione delle domande pervenute.
Gli interventi per i quali e' possibile richiedere i contributi economici sono finalizzati all'implementazione tecnologica per il raggiungimento degli obiettivi di recupero di cui all'allegato V del D.Lgs. 49/2014 e devono offrire la migliore soluzione tecnologica sotto il profilo tecnico, economico e ambientale, comportando un effettivo incremento del livello tecnologico degli impianti rispetto alle migliori pratiche ad oggi disponibili. Tali interventi, ad esempio, dovrebbero puntare a:
· massimizzare la quantità di materia recuperabile o riciclabile in uscita dagli impianti di recupero, riciclaggio e trattamento dei RAEE;
· ottimizzare il consumo energetico dei processi di recupero, riciclaggio e trattamento dei RAEE;
· ridurre i tempi e il numero delle fasi dei processi;
· ridurre i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Infine il decreto evidenzia che tra gli interventi ammissibili non sono contemplate le innovazioni tecnologiche riguardanti le attività preliminari al recupero, tra cui la cernita e il deposito.
Nel rimandare al testo del decreto, in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, rimaniamo a disposizione per eventuali informazioni.
Cordiali saluti.