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165/2016/PE

Sulla G.U. n. 233 del 5 ottobre 2016 è stato pubblicato il DPCM 10 agosto 2016 recante Individuazione della capacità complessiva di trattamento degli impianti di incenerimento di rifiutiurbani e assimilabili in esercizio o autorizzati a livello nazionale, nonché individuazione del fabbisognoresiduo da coprire mediante la realizzazione di impianti di incenerimento con recupero di rifiutiurbani e assimilati”.

Il provvedimento, sul cui iter avevamo dato informazioni con precedenti comunicazioni (v. da ultimo circolare n. 45/2016), attua quanto disposto all’art. 35, comma 2 del Decreto “Sblocca Italia” (DL 133/2014, convertito con Legge 164/2014) individuando:

  1. la capacità attuale di trattamento nazionale degli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati in esercizio al mese di novembre 2015 (tabella A del decreto);
  2. la capacità potenziale di trattamento nazionale, riferita agli impianti di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati autorizzati e non in esercizio al mese di novembre 2015 (tabella B del decreto);
  3. gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare o da potenziare per coprire il fabbisogno residuo nazionale di trattamento dei medesimi rifiuti, per macroaree e per regioni (tabella C del decreto).

In allegato III al decreto sono riportati i criteri e le procedure della ripartizione all’interno della macroarea delle minori capacità di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento.

Entro il 30 giugno di ogni anno, le regioni e le province autonome possono presentare al MATTM una richiesta di aggiornamento del fabbisogno residuo regionale di incenerimento dei rifiuti urbani e assimilati in presenza di nuova approvazione di piano regionale di gestione dei rifiuti o dei relativi adeguamenti o di variazioni documentate del fabbisogno riconducibili a:

  • attuazione di politiche di prevenzione della produzione dei rifiuti e di raccolta differenziata;
  • esistenza di impianti di trattamento meccanico-biologico caratterizzati da una efficienza, in valori percentuali, di riciclaggio e recupero di materia, delle diverse frazioni merceologiche superiori rispetto ai valori indicati nel decreto in esame;
  • utilizzo di quantitativi di combustibile solido secondario (CSS) superiori a quelli individuati nel decreto in esame;
  • accordi interregionali volti a ottimizzare le infrastrutture di trattamento dei rifiuti urbani e assimilati.

Nel rimandare al DPCM 10 agosto 2016, in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, restiamo a disposizione per eventuali ulteriori aggiornamenti.

Cordiali saluti

» 06.10.2016
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