AssoAmbiente

Circolari

169/2016/PE

Sulla G.U. n. 243 del 17 ottobre u.s. è stato pubblicato il decreto 15 giugno 2016 recante “Modalità attuative del credito d'imposta per interventi di  bonifica dei beni e delle aree contenenti amianto”, di cui all'art. 56 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Collegato Ambientale).

Come già anticipato all’art. 56 del Collegato Ambientale (v. Allegato I), il provvedimento precisa, in particolare:

  • tipologie di interventi ammissibili al credito d'imposta;
  • modalità e termini per la concessione del credito d'imposta;
  • disposizioni idonee ad assicurare il rispetto del limite massimo di spesa;
  • determinazione dei casi di revoca e di decadenza del beneficio;
  • procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo del credito d'imposta medesimo.

Possono beneficiare del credito d'imposta, nella misura del 50% delle spese sostenute, i soggetti titolari di reddito d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, dalle dimensioni aziendali e dal regime contabile adottato, che effettuano interventi di bonifica dall'amianto, su beni e strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, dal 1  gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

Sono ammissibili al credito d'imposta gli interventi di rimozione e smaltimento, anche previo trattamento in impianti autorizzati, dell'amianto presente in coperture e manufatti di beni e strutture produttive ubicati nel territorio nazionale effettuati nel rispetto della normativa ambientale e di sicurezza nei luoghi di lavoro:

  1. lastre di amianto piane o ondulate, coperture in eternit;
  2. tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale in amianto;
  3. sistemi di coibentazione industriale in amianto.

Sono ammesse, inoltre, le spese di consulenze professionali e perizie tecniche nei limiti del 10% delle spese complessive sostenute e comunque non oltre l'ammontare di 10.000,00 euro per ciascun progetto di bonifica unitariamente considerato.

L'agevolazione é concessa a ciascuna impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 e a condizione che la spesa complessiva sostenuta in relazione a ciascun progetto di bonifica, dimostrata da apposita attestazione, sia almeno pari a 20.000 euro. L'ammontare totale dei costi eleggibili é, in ogni caso, limitato all'importo di 400.000 euro per ciascuna impresa.

Dal 17 novembre sino al 31 marzo 2017, le imprese interessate devono presentano al MATTM apposita domanda per il riconoscimento del credito d'imposta accedendo alla piattaforma informatica che sarà accessibile sul sito del Ministero (www.minambiente.it).

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, dovrà specificare: il costo complessivo degli interventi, l'ammontare delle singole spese eleggibili, l'ammontare del credito d'imposta richiesto, di non usufruire di altre agevolazioni per le medesime voci di spesa. Inoltre dovrà essere corredata, pena esclusione, da:

  1. piano di lavoro del progetto di bonifica unitariamente considerato presentato all'ASL competente;
  2. comunicazione alla ASL di avvenuta ultimazione dei lavori/attività;
  3. l'attestazione dell'effettività delle spese sostenute;
  4. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa agli altri aiuti «de minimis» eventualmente fruiti durante l'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti, del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Il credito d'imposta é riconosciuto - sino all'esaurimento del limite di spesa complessivo pari a 17 milioni di euro - previa verifica da parte del MATTM, che dovrà rispondere entro novanta giorni dalla data di presentazione delle singole domande.

Il credito d'imposta é ripartito in tre quote annuali di pari importo ed é indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta successivi fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo, a decorrere dalla dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016. La prima quota annuale é utilizzabile a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Il credito d'imposta é utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs 241/97 e smi. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dal MATTM, pena lo scarto dell'operazione di versamento.

L'Agenzia delle entrate trasmette al MATTM l'elenco delle imprese che hanno utilizzato in compensazione il credito d'imposta, con i relativi importi.

Nel rimandare al decreto in esame, in allegato alla presente, per ogni approfondimento, rimaniamo a disposizione per eventuali informazioni.

Cordiali saluti.

» 19.10.2016
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