Ad un passo da un traguardo importante per il settore della gestione rifiuti, ovvero l’approvazione del Testo Unico sui servizi pubblici locali, arriva un arresto giurisprudenziale che coinvolge gran parte della misure di attuazione della riforma “Madia” (Legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”).
La legge Madia (v. circolare associativa n 137/2015) propone una riforma complessiva della Pubblica Amministrazione che, proprio perché incidente su una moltitudine di temi, verte su varie materie attribuite alla competenza sia della Stato, sia delle Regioni, sia - in taluni casi - degli enti locali.
In tale contesto la Corte Costituzionale con sentenza 25 novembre 2016, n. 251, su ricorso della Regione Veneto, ha dichiarato la illegittimità costituzionale di alcune disposizioni della legge,tra cui quelle attinenti alla riforma delle società partecipate e dei servizi pubblici locali di interesse economico generale.
In breve, con riferimento ai settori che incidono su una pluralità di materie e di interessi nei quali si realizza un intreccio inestricabile di competenze statali (ordinamento civile, tutela della concorrenza, principi di coordinamento della finanza pubblica) e regionali (organizzazione amministrativa regionale, servizi pubblici locali e trasporto pubblico locale) alcune norme sono state dichiarate incostituzionali nella parte in cui si prevede che i decreti attuativi siano adottati sulla base di un mero parere delle Regioni (strumento non idoneo a realizzare un confronto autentico con le autonomie regionali) e non invece di un'intesa, da attuarsi in sede di Conferenza Stato-Regioni.
La sentenza della Corte ha una portata “evolutiva” (cioè cambia orientamento rispetto a prima) statuendo che non basta che il Governo abbia aderito ai pareri del parlamento, del Consiglio di Stato e di regioni e comuni: occorre una vera e propria “intesa” quale passaggio procedurale concertativo rafforzato (in base ai casi serve la Conferenza Stato-Regioni o la Conferenza unificata).
Conclude la Corte che “Le pronunce di illegittimità costituzionale, contenute in questa decisione, sono circoscritte alle disposizioni di delegazione della legge n. 124 del 2015, oggetto del ricorso, e non si estendono alle relative disposizioni attuative. Nel caso di impugnazione di tali disposizioni, si dovrà accertare l’effettiva lesione delle competenze regionali, anche alla luce delle soluzioni correttive che il Governo riterrà di apprestare al fine di assicurare il rispetto del principio di leale collaborazione.”
I decreti attuativi della legge Madia già in vigore e incisi dalla sentenza sono tre e, sebbene non caduti per effetto diretto della sentenza, saranno passibili di impugnazione (ad esempio il D.lgs 175/2016 sulle società a partecipazione pubblica). L’incostituzionalità potrà comunque essere sanata ex postcon l’intesa sui decreti.
Per quanto riguarda i decreti non ancora in vigore, sono allo studio del governo diverse soluzioni. Sul punto il Sottosegretario alla Funzione Pubblica Rughetti ha dichiarato in una intervista “Pensiamo di ripresentarli, forse come disegni di legge. Ci vorrà qualche mese in più ma ce la faremo”.
Nel rimandare alla sentenza della Corte Costituzionale, allegata alla presente, per ulteriori approfondimenti, restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento in materia.
Cordiali saluti.