Con Comunicato del Presidente ANAC del 26 ottobre 2016 - pubblicato il 14 novembre 2016 - vengono date indicazioni alle stazioni appaltanti e agli operatori economici sulla definizione dell’ambito soggettivo dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016 (motivi di esclusione) e sullo svolgimento delle verifiche sulle dichiarazioni sostitutive rese dai concorrenti ai sensi del d.p.r. 445/2000 mediante utilizzo del modello di DGUE.
Ricordiamo che l’art. 80, comma 3, del Codice individua i soggetti nei cui confronti opera la causa di esclusione prevista dal comma 1 del medesimo articolo. In particolare, la norma prevede che l’esclusione di cui al comma 1 va disposta se la sentenza o il decreto di condanna sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice. Nel caso in cui si tratti di altro tipo di società, la causa di esclusione è riferita, invece, ai “membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza”, ai “soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo”, al direttore tecnico e al socio persona fisica, ovvero al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.
Proprio per superare diversi problemi interpretativi sorti con riferimento all’art. 80 richiamato, e garantire una corretta applicazione della norma, l’ANAC ha fornito chiarimento su:
Nel rimandare al comunicato del Presidente Cantone, allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento in materia.
Cordiali saluti.