Sulla G.U. n. 18 del 23 gennaio 2017 è stato pubblicato il comunicato del Ministero dell’Economia e delle Finanze relativo al “Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali”.
Si legge nel comunicato che “Ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo n. 192/2012, si comunica che per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2017 il tasso di riferimento e' pari allo 0 per cento”, confermando il tasso relativo al secondo semestre 2016 (G.U. n. 178 del 1 agosto 2016).
Facendo seguito alla precedenti comunicazioni associative (v. da ultimo circolare n. 120/2016), ricordiamo che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002, come modificato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 1 del D.lgs n. 192/2012, il saggio degli interessi di mora da applicare, è determinato in misura pari al saggio d'interesse maggiorato di otto punti percentuali per le transazioni avvenute a partire dal 1° gennaio 2013, pertanto per il primo semestre 2017 gli interessi legali moratori complessivi sono determinati in misura pari all’8,00%.
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