Pubblicato nella G. U. n. 25 del 31 gennaio 2017 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 novembre 2016 recante “Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013 per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1 comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190” che introduce nuove regole per le white list al fine di combattere le infiltrazioni mafiose negli appalti.
Facendo seguito alle precedenti comunicazioni in materia (Circ. 69/2016), il nuovo Decreto aggiorna il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2013, recante: “Modalità per l’istituzione e l’aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190” sia con le disposizioni introdotte dall’art. 29 del D.L. n. 90/2017 (convertito dalla legge 11/8/2014, n. 114) sia al nuovo Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016).
Nel nuovo decreto vengono chiariti, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo delle white list, i dubbi derivanti da alcune ambigue formulazioni normative precedenti - su cui anche l’ANAC si era espressa – relative agli obblighi di iscrizione.
“Nei casi di cui all'art. 1, comma 52, della legge [190/2012],la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici, sono subordinati, ai fini della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa nell'elenco”.
Ed ancora: “La consultazione dell'elenco, secondo le modalità stabilite dall'art. 7, e' la modalità obbligatoria attraverso la quale i soggetti di cui all'art. 83, commi 1 e 2, del Codice antimafia acquisiscono la comunicazione e l'informazione antimafia ai fini della stipula, dell'approvazione o dell'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici aventi ad oggetto le attività di cui all'art. 2, comma 1, indipendentemente dal loro valore.
Le novità riguardano le imprese già precedentemente incisa dalla normativa sulla white list che operano nei settori (art. 1 comma 53 della legge 190/2012):
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) noli a caldo;
h) autotrasporto per conto di terzi;
i) guardiania dei cantieri.
Nel rimandare al decreto allegato per tutti gli ulteriori approfondimenti, restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento.
Cordiali saluti.