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050/2017/NA

Informiamo che la Corte di Cassazione con Sentenza del 16 novembre 2016 n. 48316 ha fissato il principio che è rifiuto non ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore in base ad una sua personale scelta, ma piuttosto ciò che è qualificabile come tale sulla scorta di dati obiettivi.

La Suprema Corte ha pertanto confermato la condanna inflitta dalla Corte d’Appello nei confronti di un soggetto che aveva realizzato una discarica abusiva di rifiuti speciali (in particolare terra e pietre provenienti da scavi e demolizioni, RAEE, rottami ferrosi e legnosi, giornali, veicoli fuori uso non bonificati, parti di veicoli fuori uso, stracci, copertoni e alimenti) basando la qualificazione come rifiuto sulla eterogeneità dei materiali, sulle condizioni in cui venivano detenuti nonché sulla circostanza che l’originario detentore se ne fosse disfatto, a nulla rilevando che tali materiali fossero ancora suscettibili di utilizzazione.

La Corte ha infatti rilevato come la definizione di rifiuto presente nel D.Lgs. n. 152/2006, diretta derivazione di  quella contenuta nella direttiva comunitaria 2008/98/CE, e rimasta sostanzialmente invariata anche rispetto alla disciplina previgente (D.Lgs. n. 22/97), che considera rifiuto “qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi”, debba interpretarsi nel senso di ritenere inaccettabile ogni valutazione soggettiva della natura dei materiali da classificare o meno come rifiuti.

Nel rinviare al testo della Sentenza, in allegato alla presente, per ogni approfondimento, si rimane a disposizione per eventuali informazioni.

Cordiali saluti.

» 14.02.2017
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