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Circolari

Circ.n.129/2017/MI

Facciamo seguito alla circolare n. 120/2017 del 25 maggio u.s. ed alla precedente n. 101/2017 del 27 aprile u.s. relativa alla firma dell’accordo con cui le Parti si erano date atto della decadenza delle RSU, una volta terminata, al 30 aprile 2017, la proroga in carica formalizzata con precedente accordo del 6 dicembre 2016.

Come anticipato nella circolare n. 120, lo scorso 19 maggio le Parti, oltre ad aver stipulato l’accordo in materia di mercato del lavoro e mutamento mansioni, hanno sottoscritto altri tre accordi, in materia di:

-      Nuovo regolamento per elezione RSU e RLSSA;

-      Calendario degli adempimenti relativi alla procedura elettorale della RSU e del RLSSA, definitivamente rivisto e sottoscritto in data 5 giugno;

-      Attribuzione permessi sindacali tra il 1° maggio e le elezioni RSU/RLSSA di fine ottobre.

***

Nuovo regolamento elettorale

Il nuovo Regolamento per l’elezione del RLSSA e delle RSU 19.5.2017 sostituisce integralmente, innovandolo, il precedente del 24.9.2013. E’ in vigore dal 1° maggio 2017.

Le principali modifiche riguardano aspetti che hanno determinato incertezze applicative o interpretative nella tornata elettorale del 2013; e tengono conto anche del sopraggiunto Accordo Interconfederale 10 gennaio 2014 in materia.

Riportiamo sinteticamente le principali novità, tralasciando le modifiche di natura puramente formale.

 

Art. 1 – Indizione e attivazione della procedura delle elezioni per la costituzione e il rinnovo della R.S.U. e dei R.L.S.S.A.

-     E’ stata aggiunta una precisazione relativamente alla nozione di unità produttiva nel settore, ambito di riferimento di ciascuna elezione: per unità produttiva si intende quindi “qualsiasi articolazione dell’impresa atta ad assicurare le attività della stessa (appalto, centro di servizio)”.

-     È stato altresì precisato che, una volta che le oo.ss. nazionali hanno comunicato la data delle elezioni, le strutture territoriali delle oo.ss. stipulanti provvedono, anche disgiuntamente, all’attivazione della procedura elettorale; fermo restando che ai fini dei successivi adempimenti procedurali vale la prima data di attivazione.

-     Relativamente a tempistiche e adempimenti procedurali fino alla data delle elezioni, si rinvia alla tabella allegata al citato accordo del 5 giugno.

 

Art. 2 – Presentazione delle liste elettorali

-     Si è chiarito che occorrono due liste distinte per l’elezione delle RSU e dei RLSSA;

-     Si è previsto, per le associazioni sindacali firmatarie del CCNL di categoria e per quelle non stipulanti, l’obbligo di accettare espressamente, oltre a quanto già previsto, il regolamento aziendale interno di funzionamento delle RSU previgente.

 

Art. 3 – Criteri per la determinazione della R.S.U. e dei collegi elettorali

- E’ stata aggiunta una fattispecie per la definizione dei collegi elettorali: nel caso dell’associazione temporanea di imprese (A.T.I.), o di consorzi di imprese, verrà costituita un’unica RSU, suddivisa per collegi elettorali corrispondenti a ciascuna impresa facente parte dell’A.T.I. o consorziata.

 

Art. 5 – Commissione elettorale: composizione e compiti

-     Tra i compiti attribuiti alla Commissione elettorale è stato incluso quello di verificare preventivamente le incompatibilità di cui all’articolo 18, terzo comma, del Regolamento (cariche istituzionali o in partiti politici, etc.).

-     E’ stato precisato che ai componenti la Commissione spetta, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività di competenza, la retribuzione globale e non normale, nozione peraltro non definita nel CCNL di categoria.

 

Art. 7 – Elettorato attivo e passivo

-     E’ stato ulteriormente chiarito che hanno diritto di voto solamente i lavoratori “non in prova”, indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro subordinato con cui sono stati assunti.

-     Per ciò che riguarda i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, essi hanno diritto di voto nella misura in cui prestino “la propria attività al momento del voto”, indipendentemente dalla durata del contratto (secondo il precedente Regolamento, i lavoratori a termine ne avevano diritto di voto solo nel caso di contratto di durata almeno semestrale.

-     Inoltre, è stato precisato che i lavoratori “comandati” votano presso l’unità produttiva in cui operano al momento delle elezioni.

-     Per quanto riguarda l’elettorato passivo, è stato chiarito che non possono essere candidati coloro che abbiano firmato la lista elettorale per la sua presentazione, il firmatario presentatore della lista e i membri della Commissione elettorale (art. 2, settimo comma).

 

Art. 8 – Composizione del seggio elettorale

-     In merito alla composizione del seggio elettorale, è stato definito che possono farne parte dipendenti non in prova, in forza presso l’unità produttiva con contratto a tempo indeterminato e/o rappresentanti territoriali delle associazioni sindacali in possesso dei requisiti per partecipare alle elezioni (come da articolo 2, comma 2).

-     Non possono fare parte del seggio elettorale i rappresentanti legali di dette organizzazioni.

 

Art. 9 – Apertura e allestimento dei seggi elettorali

-     E’ stata inserita la previsione che consente una chiusura anticipata del seggio rispetto ai due giorni previsti, ovviamente nel solo caso in cui tutti i lavoratori aventi diritto al voto lo abbiano esercitato.

 

Art. 10 – Schede elettorali

-     Coerentemente con quanto riportato nell’articolo 2 del Regolamento, le schede per l’elezioni della RSU e del RLSSA sono quindi distinte.

 

Art. 12 – Quorum per la validità delle elezioni

-     E’ stato introdotto il principio per cui, qualora il quorum minimo di partecipazione al voto non si raggiunga nemmeno nel caso della seconda procedura (da tenersi eventualmente entro i 30 giorni dalla prima votazione), la titolarità delle prerogative e delle relazioni sindacali è provvisoriamente attribuita alle strutture sindacali delle OO.SS. stipulanti o firmatarie il CCNL, o comunque riconosciute ai sensi della legge n. 300/1970; principio già convenuto con l’Accordo del 27 aprile u.s. con validità fino alle elezioni di fine ottobre ed introdotto come regola ordinaria all’articolo 22 del nuovo Regolamento.

La terza elezione è comunque valida con un quorum del 33% degli aventi diritto.

 

Art. 14 – Attribuzione dei seggi

-     E’ stato chiarito che il “Patto di solidarietà sindacale” si applica nelle RSU costituite da almeno cinque componenti.

 

Art. 16 – Ricorsi al Comitato dei garanti

-     E’ stato precisato che il Comitato dei Garanti è presieduto dal Direttore dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro, sostituendo quindi l’anacronistico riferimento al “Direttore dell’UPLMO”.

 

Art. 18 – Durata e sostituzione nell’incarico di componente della R.S.U. 

-     Confermata la regola per cui in caso di tre assenze ingiustificate e consecutive il componente la RSU decade, il coordinamento e/o l’assemblea della RSU dovrà ora formalmente comunicare la decadenza all’interessato.

-     E’ stato chiarito che l’incompatibilità tra la carica di RSU ed eventuali incarichi in organismi istituzionali o con cariche esecutive in partiti e/o movimenti politici si perfeziona solamente nel caso in cui la carica di RSU confligga, nell’ambito territoriale di competenza, per interessi economici o politici. Non è, quindi, in sostanza, una incompatibilità automatica, ma andrà verificata, caso per caso, la sussistenza del conflitto di interesse accennato.

In tema di incompatibilità, è prevista la possibilità di ricorrere al Comitato dei Garanti, sia nel caso di mancata formalizzazione dell’incompatibilità, sia nel caso di dichiarazione di incompatibilità ritenuta ingiusta.

-     Al comma quinto è stata chiarita una norma che ha creato alcune difficoltà interpretative nel corso del precedente mandato elettorale.

-     E’ stabilito infatti chesingole dimissioni di componenti della R.S.U., che intervengano nel corso del mandato, non inficiano la regolarità dell’organismo nel suo complesso, poiché ciascun dimissionario sarà di volta in volta sostituito dal successivo in ordine di voti ottenuti nella stessa lista.

Solamente nel caso didimissioni contemporanee dei componenti la R.S.U. in misura superiore al 50% del totale, si determina l’automatica decadenza della R.S.U., con conseguente obbligo di procedere tempestivamente al rinnovo per il residuo periodo del triennio in corso.

Analogamente la RSU decadrà anche nel caso di dimissioni di oltre il 50% dei componenti, qualora non vi sia possibilità di subentro di sostituti.

-     Infine, all’ultimo capoverso è stato chiarito che in caso di passaggi di appalto ex articolo 6 del CCNL ovvero in casi di cessioni, trasferimenti, etc. di aziende o rami di aziende, rimangono in carica sia la RSU, come era già stabilito, che il RLSSA.

 

Art. 19 – Cambiamento di appartenenza sindacale

-     Il sesto comma dell’articolo 19 del Regolamento 24.9.2013 diventa, nel nuovo Regolamento, un articolo specifico, data la particolare rilevanza del principio in esso stabilito.

-     Inoltre, viene convenuto che la decadenza dalla carica si determini non solo a seguito di cambiamento di appartenenza sindacale, ma anche nel caso di revoca dell’iscrizione, operata da parte dell’organizzazione sindacale nella cui lista il componente RSU è stato eletto, con conseguente subentro del primo dei non eletti nella medesima lista.

La Direzione aziendale è tenuta, una volta venuta a conoscenza del cambio di appartenenza sindacale o della revoca, a comunicarlo alla lista di originaria appartenenza del lavoratore.

 

Art. 20 – Assemblea della RSU

-     Sono stati introdotti un quorum del 30% per la richiesta di effettuare l’Assemblea della RSU (oltre le due riunioni annue “ordinarie”) e la presenza necessaria del 50% più uno per la validità della riunione.

-     La RSU, inoltre, si doterà di un indirizzo di posta elettronica per comunicare più agevolmente con la direzione aziendale.

 

Art. 21 – Coordinamento della R.S.U

-     E’ stato elevato a sette il numero di componenti la RSU al di sopra del quale verrà costituito un coordinamento ristretto.

Art. 22 – Mancata o tardiva attivazione degli adempimenti per l’elezione e il rinnovo della R.S.U. e dei R.L.S.S.A. 

 

E’ stato sancito il principio per cui (come da Accordo nazionale del 27.4.2017), nel caso di ritardo nell’espletamento degli adempimenti relativi al rinnovo delle RSU e del RLSSA, la titolarità delle prerogative sindacali e delle relazioni sindacali è provvisoriamente attribuita alle strutture sindacali competenti delle OO.SS. stipulanti o firmatarie il CCNL, o comunque riconosciute ai sensi dell’articolo 19 della legge n. 300/1970.

Con le modifiche apportate il 19 maggio u.s., si ritiene complessivamente migliorato, in termini di chiarezza e certezza di adempimenti, competenze e prerogative di tutte le parti in causa, l’assetto regolatorio delle elezioni, che, come definito con l’accordo del 27 aprile u.s. (cfr. circolare n. 101/2017), si terranno nei giorni 25-26 ottobre 2017.

***

Il calendario elettorale.

Nell’ottica di definire compiutamente l’iter procedurale, consentendo una maggiore flessibilità temporale per alcuni adempimenti, come detto all’inizio le Parti hanno inoltre condiviso – con l’allegato verbale di accordo 5 giugno 2017 - un calendario degli adempimenti previsti, a partire dal 3 maggio u.s. (data di indizione delle elezioni) fino alle elezioni stesse, con indicazione dettagliata di compiti, soggetti e scadenze.

 

Permessi sindacali retribuiti.

In data 19 maggio, è stata sottoscritta un’intesa, integrativa dell’accordo del 27 aprile più volte citato, concernente l’utilizzo della quota annua residua al 30 aprile 2017 (data di cessazione della proroga delle RSU in carica) dei permessi retribuiti di cui all’articolo 60, lettera B (“Permessi retribuiti per i componenti della RSU”) del CCNL 21.3.2012.

L’accordo dispone che alle strutture sindacali stipulanti territorialmente competenti (provvisoriamente investiti della titolarità negoziale e della rappresentatività in azienda come da accordo del 27 aprile in sostituzione delle RSU decadute) spettano sei ottavi (corrispondenti ai sei mesi compresi tra maggio e ottobre, sul totale degli otto rimanenti dal 1° maggio a fine anno) del monte ore residuo, in proporzione all’indice di rappresentatività.

I residui due ottavi del monte ore complessivo (corrispondenti, quindi, ai mesi di novembre e dicembre sul totale del periodo maggio – dicembre) saranno invece goduti dalle RSU neoelette, che entreranno in carica l’11 novembre 2017.

***

Cordiali saluti.      

» 08.06.2017
Documenti allegati

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