AssoAmbiente

Circolari

140/2017/TO

Pubblicato in G.U. n. 147 del 26 giugno 2017 il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 recante “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”(TUSPL), in vigore dal 27 giugno 2017.

Seguendo alle precedenti comunicazioni associative (v. circolare n.013/2017) ricordiamo che l’intervento integrativo e correttivo (previsto dalla stessa legge 124/2015 c.d. legge “Madia”) è dovuto anche a – e ha dovuto tener conto di – quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 251/2016, con la quale è stata ravvisata una violazione delle norme costituzionali sul concorso di competenze statali e regionali da parte della legge n. 124/2015. La Consulta ha, in quella sede, dichiarato che l’illegittimità costituzionale di alcune disposizioni si sarebbe potuta rimediare, nel rispetto del principio di leale collaborazione, avviando le procedure inerenti all’intesa con Regioni ed Enti locali nella sede della Conferenza unificata.

Seguendo il suo iter (comprensivo quindi di intesa in Conferenza Unificata raggiunta lo scorso 16 marzo nonché dei pareri parlamentari), il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo definitivo il 9 giugno 2017.

Rispetto alle novità introdotte, segnaliamo in particolare che:

  • saranno ammissibili le partecipazioni in società aventi per oggetto sociale la produzione di energia da fonti rinnovabili;per le partecipazioni regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, potrà essere prevista l’esclusione, totale o parziale, di singole società dall’ambito di applicazione della disciplina attraverso un provvedimento motivato del Presidente della Regione o dei Presidenti delle province autonome, da trasmettere alla Corte dei conti e alla struttura di monitoraggio del Ministero dell’economia e delle finanze;
  • per le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, sarà possibile riassorbire il personale in precedenza dipendente delle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, senza che ciò rilevi nell’ambito delle facoltà assunzionali disponibili e a condizione che venga fornita dimostrazione che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente;
  • le amministrazioni potranno acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse economico generale anche al di fuori dell’ambito territoriale di riferimento, purché queste ultime abbiano in corso o ottengano l’affidamento del servizio tramite procedure a evidenza pubblica.Per tali partecipazioni rimane in ogni caso fermo quanto previsto all’articolo 20, comma 2, lettera e), del testo unico che impone alle amministrazioni pubbliche di procedere a piani di razionalizzazione qualora rilevino partecipazioni in società che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
  • ai fini dell’attività di razionalizzazione, relativamente al criterio del fatturato medio non superiore al milione di euro, il primo triennio da prendere in considerazione sarà il triennio 2017-2019 mentre, in sede di prima applicazione, andranno considerate rilevanti, in via transitoria, le partecipazioni in società che, nel triennio antecedente all’adozione delle misure, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro;
  • sono stati prorogati al 30 settembre 2017 il termine per la ricognizione, in funzione della revisione straordinaria, di tutte le partecipazioni possedute e quello entro il quale le società a controllo pubblico devono effettuare la ricognizione del personale in servizio, per individuare eventuali eccedenze;
  • è stata fissata la scadenza del 31 luglio 2017 entro la quale le società a controllo pubblico dovranno adeguarsi alle disposizioni sulla governance societaria.

Con particolare riferimento all’incidenza del TUSP (nella sua versione corretta) nel contesto dei servizi pubblici locali (per quanto d’interesse quelli relativi alla gestione dei rifiuti urbani) l’Associazione ha avviato insieme ad ASONIME diversi approfondimenti, volti ad analizzare gli aspetti tecnico-giuridici della nuova normativa e la loro incidenza sugli assetti di mercato.

Nel rimandare alle disposizioni del D.lgs 100/2017, in allegato alla presente, per ogni opportuno approfondimento, restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento.

» 28.06.2017
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