AssoAmbiente

Circolari

179/2017/MI

Si segnala una interessante sentenza di merito, pronunciata dal Tribunale di Milano nello scorso mese di maggio a definizione di una controversia che ha coinvolto un’importante azienda associata in merito all’applicazione dell’articolo 6 (“Avvicendamento di imprese nella gestione dell’appalto/affidamento di servizi“), disciplinante, come noto, il passaggio del personale dall’impresa cessante l’appalto a quella subentrante nella gestione del servizio.

Trattasi di una fattispecie di particolare interesse poiché il Tribunale ha espresso un giudizio favorevole in merito al comportamento dell’azienda nei confronti del lavoratore ricorrente, a seguito di una attenta ed approfondita analisi dei fatti e, soprattutto, della normativa contrattuale di categoria.

FATTI OGGETTO DELLA VICENDA

Nel corso del mese di aprile 2015 si svolgeva come di consueto, in vista del subentro nella gestione del servizio a partire dal mese successivo, la procedura disciplinata dall’articolo 6 del CCNL di categoria con gli incontri in sede sindacale e relativi verbali di intesa, necessari al fine di individuare la platea dei lavoratori aventi diritto all’assunzione alle dipendenze presso il datore di lavoro subentrante.

Nell’ambito di tale verifica degli aventi diritto, per quanto di interesse in questa sede, l’impresa subentrante si riservò esplicitamente, nell’ambito del trattamento economico da attribuire ai lavoratori assunti, di applicare quanto stabilito nell’articolo 6, comma 11, del CCNL 21.3.2012 (contenuto invariato nel rinnovato CCNL 6.12.2016); clausola contrattuale che, come noto, dispone che, nel caso di lavoratori eventualmente inquadrati in un livello superiore rispetto alle mansioni effettivamente svolte, l’impresa subentrante assegni il livello corrispondente, ferma restando la conservazione del trattamento retributivo e l’assorbibilità della differenza secondo quanto previsto nel comma 11 citato (nei casi di passaggio da parametro B a parametro A, passaggio al superiore livello, aumenti retributivi previsti dalla contrattazione di secondo livello).

Disposizione contrattuale che venne applicata ad un lavoratore con mansioni di “autista”,  indicate anche nella busta paga, precedentemente inquadrato nel livello 5B, assunto e reinquadrato sulla base delle mansioni effettivamente svolte nel 4° livello – parametro “A” dell’Area conduzione, con l’attribuzione di un “superminimo” individuale atto a compensare la differenza tra il livello 5B ed il nuovo livello 4A.

 

LA CONTROVERSIA GIUDIZIARIA

Ritenuti violati i propri diritti, il lavoratore, diversi mesi dopo l’assunzione, ha presentato ricorso in Tribunale nell’obiettivo di sentir dichiarare in sede giudiziale:

-      il mantenimento del livello 5B della classificazione del personale;

-      il riconoscimento della qualifica di “capo-squadra”;

-      la conservazione di un superminimo “ad personam” riconosciuto dal precedente datore di lavoro;

-      una complessiva somma di oltre € 20.000 relativa alle diverse voci elencate.

A sostegno delle proprie doglianze, il lavoratore sosteneva di aver svolto, alle dipendenze della precedente azienda, mansioni di “coordinamento del personale, controllo ed intrattenimento delle relazioni con la committente”, con qualifica di “caposquadra” e riconoscimento di un “superminimo assorbibile” giustificato proprio dalle particolari mansioni svolte.

L’azienda resistente si è difesa in primis sostenendo che tali rivendicazioni non erano state avanzate innanzitutto nelle sedi opportune, ovvero la fase preliminare di verifica dei requisiti; ragion per cui l’azienda si era esclusivamente basata, correttamente, solo sulle indicazioni della busta paga.

Inoltre, il preteso livello 5 non trova riscontro nell’impianto classificatorio di cui all’articolo 15 del CCNL di categoria, né nell’ambito dell’Area Conduzione (cui era stato adibito inizialmente il lavoratore, con mansioni di “autista”) né nell’Area Raccolta e Spazzamento (cui venne adibito successivamente, a seguito di espressa richiesta in tal senso), poiché entrambe non comprendono profili professionali superiori al livello 4.

Il coordinamento di altri lavoratori, o di nuclei di più lavoratori, è infatti mansione prevista nei livelli 4 delle due Aree.

Infine, quanto al “superminimo individuale” riconosciuto dal precedente datore di lavoro e connesso allo svolgimento di mansioni particolarmente delicate, è noto come tali attribuzioni siano specificamente da ricondurre al rapporto di fiducia sussistente tra datore di lavoro e dipendente, e non sono quindi vincolanti nei confronti di terzi, ivi compreso ovviamente il datore di lavoro subentrante nella gestione dell’appalto, che assume “ex novo” fatto salvo quanto previsto dall’articolo 6, commi 9 e 10 in particolare, del CCNL di categoria.

****************

Il Tribunale, come anticipato, ha respinto le istanze del lavoratore: verificata la mancata previsione dei livelli 5 nelle Aree Spazzamento/Raccolta e Conduzione e, di contro, del ruolo di “coordinatore” tra le mansioni di livello 4, accertata la “distanza” tra le mansioni del

 

lavoratore e i contenuti professionali delle Aree che comprendono il livello 5, il Giudice ha dichiarato espressamente “incomprensibile” l’attribuzione del livello 5 ad un lavoratore con mansioni di autista.

 

Conseguentemente, il Giudice, attenendosi sia all’accordo sindacale sottoscritto in fase di verifica dei requisiti ed impegno all’assunzione, che all’art. 6 del CCNL di categoria, ha considerato la fattispecie come inquadramento “in violazione di quanto previsto dall’articolo 15 del CCNL” e come tale riconducibile alle conseguenze di cui allo stesso comma 11 dell’articolo 6 del CCNL (attribuzione del livello corrispondente alle mansioni effettivamente svolte ed assorbibilità del superminimo atto a compensare la differenze con il precedente, errato, superiore livello), dichiarando conforme alla normativa contrattuale l’intero operato dell’azienda.

Respingendo quindi il ricorso con condanna alle spese di lite.

 

CONCLUSIONI

Non può che apprezzarsi la particolare cura dedicata dal Giudice alla lettura delle norme contrattuali in esame e alla loro coerente applicazione, nonché la chiarezza espositiva del ragionamento che lo ha condotto, conclusivamente, a ritenere infondata la pretesa del lavoratore e, conseguentemente, a respingerla.

 

Nel merito, la sentenza conferma la validità dell’impostazione per Aree introdotta nel CCNL di categoria con il rinnovo del 2003.

Nel caso di specie, secondo le volontà delle Parti stipulanti, le delimitazioni delle Aree “Spazzamento/Raccolta” e “Conduzione”, relativamente ai rispettivi profili professionali e massimi livelli attingibili, hanno assolto correttamente alla loro prevista funzione di contenimento rispetto a richieste generalizzate di riconoscimento di presunte mansioni superiori.

 

****************

Si coglie infine l’occasione per evidenziare i possibili effetti positivi derivanti da un processo di “centralizzazione” del contenzioso, finalizzato cioè a coinvolgere tempestivamente l’Associazione, sempre nel rispetto della dovuta riservatezza, nell’esame delle vertenze, giudiziali e non, soprattutto laddove riguardino la corretta applicazione ed interpretazione del CCNL di categoria e/o delle leggi specificamente di interesse del settore.

L’acquisizione sollecita di informazioni e documentazione, quali quelle fin qui considerate, da parte della struttura associativa - che, insieme ai componenti della delegazione  trattante Assoambiente, materialmente elabora, approfondisce e redige i testi contrattuali – e, insieme, la loro conseguente diffusione, con il supporto di un adeguato commento dell’Associazione, possono far crescere il livello di conoscenza e di consapevolezza delle imprese associate, a vantaggio della loro capacità gestionale e relazionale.

Non mancheremo di aggiornare in merito all’avvio di un progetto associativo sull’argomento.

Cordiali saluti.

» 20.09.2017
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