AssoAmbiente

Circolari

217/2017/LE

Il Comitato dell’Albo ha chiarito, con la recente circolare n. 1235 del 4 dicembre 2017, che nell’ambito del trasporto intermodale, l'impresa che esegue la parte terminale del trasporto su strada possa essere impresa diversa da quella che esegue la parte iniziale, purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

  1. le imprese di autotrasporto che intervengono all'interno dello stesso trasporto intermodale devono essere iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali nella stessa categoria d'iscrizione;
  2. i codici EER relativi ai rifiuti trasportati devono essere contemporaneamente presenti nelle iscrizioni delle due imprese di autotrasporto;
  3. i rifiuti devono essere accompagnati dal formulario di identificazione rifiuti di cui al DM 148/98, gestito con le modalità specificate al punto 1), lettera v), della circolare del Ministro dell'ambiente prot. n. GAB/DEC/812/98 del 4 agosto 1998 che recita: “...OMISSIS. In caso di trasporto misto (es. gomma/ferrovia, gomma/nave), occorre specificare nello spazio per le annotazioni, la tratta ferroviaria o marittima interessata e allegare al formulario stesso i documenti previsti dalle norme che disciplinano il trasporto ferroviario o marittimo.

Poiché in tali evenienze le quattro copie del formulario risultano insufficienti in quanto i soggetti che partecipano alla movimentazione sono più di tre (il produttore/detentore, il trasportatore e il destinatario) sarà possibile conservare delle fotocopie dei formulari, fermo che il trasporto dovrà sempre essere accompagnato dagli originali del formulario. Pertanto, a conclusione del trasporto gli originali dei formulari dovranno restare: due originali al produttore/detentore; un originale al trasportatore che consegna i rifiuti al destinatario finale; e un originale al destinatario finale che effettua le operazioni di recupero o di smaltimento. In caso di trasbordo parziale del carico su mezzo diverso effettuato per motivi eccezionali, il trasportatore dovrà emettere un nuovo formulario relativo al quantitativo di rifiuti conferito al secondo mezzo di trasporto. Nel nuovo formulario, il trasportatore dovrà indicare, nello spazio riservato al produttore/detentore, la propria ragione sociale e, nello spazio per le annotazioni, il motivo del trasbordo, il codice alfanumerico del primo formulario e il nominativo del produttore di origine.

Sul primo formulario di identificazione, nello spazio per le annotazioni, dovrà essere apposto il codice alfanumerico del nuovo formulario emesso e gli estremi identificativi del trasportatore che prende in carico i rifiuti.”

Nel rinviare alla circolare del Comitato Albo, in allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, rimaniamo a disposizione per ogni informazione.

» 05.12.2017
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