AssoAmbiente

Circolari

055/2018/NE

Informiamo che il decreto in oggetto è stato sottoposto dal Governo al parere circostanziato della Commissione europea, a seguito del quale il termine di sospensione per l’emanazione del decreto in oggetto è stato prorogato al 15 maggio 2018. In questi mesi sarà avviato un dialogo istituzionale volto a superare le criticità evidenziate dalla Commissione.

Ricordiamo che gli Stati membri, in base alla procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche (prevista dalla direttiva UE 2015/1535) devono informare la Commissione di qualsiasi progetto di regolamentazione tecnica prima della sua adozione. A partire dalla data di notifica del progetto, un periodo di “status quo” (o “stand still”) di tre mesi – durante il quale lo Stato membro notificante non può adottare la regolamentazione tecnica in questione – consente alla Commissione e agli altri Stati membri di esaminare il testo notificato e rispondere adeguatamente. Laddove emerga che i progetti notificati possono creare ostacoli alla libera circolazione delle merci o alla libera prestazione di servizi della società dell'informazione, oppure al diritto secondario dell'UE, la Commissione e gli altri Stati membri possono presentare un parere circostanziato allo Stato membro che ha notificato il progetto, che ha l'effetto di prorogare il periodo di sospensione. Nel caso in cui sia emesso un parere circostanziato, lo Stato membro interessato è tenuto a spiegare l'intervento che intende compiere in risposta a tale parere.

Lo schema di regolamento individua i criteri in base ai quali la gomma vulcanizzata, derivante dagli pneumatici fuori uso (PFU), cessa di essere qualificata come un rifiuto, per essere reintrodotta nel ciclo economico come prodotto. Il testo consta di sei articoli e tre allegati, con il contenuto seguente.

  • Articolo 1 (Oggetto e finalità). Individua lo scopo ed il campo di applicazione del regolamento da cui dispone l'esclusione della gomma vulcanizzata qualificata come sottoprodotto.
  • Articolo 2 (Definizioni). Integra il rinvio alle definizioni di cui all'articolo 183 del decreto legislativo n. 152/2006, con le definizioni di: "pneumatici", "PFU", "gomma vulcanizzata", "gomma vulcanizzata granulare (GVG)", "lotto", "produttore", "dichiarazione di conformità", "autorità competente".
  • Articolo 3 (Criteri ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto. Scopi specifici di utilizzabilità). Dispone che la gomma vulcanizzata cessa di essere qualificata come rifiuto ed è qualificata come gomma vulcanizzata granulare (GVG) se risulta conforme alle specifiche di cui all’Allegato 1, e mediante rinvio all’Allegato 2, definisce gli scopi specifici per cui è utilizzabile il materiale che ha cessato di essere rifiuto.
  • Articolo 4 (Dichiarazione di conformità e modalità di detenzione dei campioni). Stabilisce che il rispetto dei criteri di cui all’articolo 3, comma 1 sia attestato dal produttore di gomma vulcanizzata granulare (GVG), all’esito del processo di produzione, tramite una dichiarazione di conformità redatta, per ciascun lotto, in base al modello di cui all’Allegato 3, compilata in tutte le sue parti, ed inviata all’autorità competente e all’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente e conservata presso l'impianto di produzione; prescrive che il produttore conservi per cinque anni un campione di gomma vulcanizzata granulare (GVG) prelevato al termine del processo di produzione di ciascun lotto.
  • Articolo 5 (Sistema di gestione ambientale). Stabilisce che l’obbligo di tenuta del campione di gomma vulcanizzata granulare (GVG), non si applica alle imprese registrate ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 (EMAS) e alle imprese in possesso della certificazione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente e indica la documentazione che il sistema di gestione ambientale deve necessariamente prevedere, ai fini dell’esenzione dall’obbligo di conservazione del campione.
  • Articolo 6 (Norme transitorie e finali). Prevede adempimenti a carico dei produttori ai fini dell'adeguamento ai criteri stabiliti nel regolamento e condizioni per poter utilizzare, nelle more di tale adeguamento, la gomma vulcanizzata granulare prodotta.
  • Allegato 1 - Indica in dettaglio le verifiche da effettuare sui rifiuti in ingresso all'impianto e sulla gomma vulcanizzata granulare affinché si possa considerare lo stato di cessazione della qualifica di rifiuto della GVG.
  • Allegato 2 - Stabilisce gli scopi specifici per cui è utilizzabile la gomma vulcanizzata granulare, il divieto di impiego come componente in determinati articoli di oggettistica comprendenti anche articoli che, pur non prevedendo il contatto con la pelle umana, sono utilizzati in condizioni che non garantiscano sui livelli di rischio per esposizione a IPA.
  • Allegato 3 - Riporta il modello della dichiarazione di conformità (DDC), redatta come dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, che reca l’anagrafica del produttore e le dichiarazioni del produttore sulle caratteristiche della gomma vulcanizzata granulare.

Nel rinviare al testo del decreto, in allegato alla presente, per ogni approfondimento, ci riserviamo di fornire con prossime comunicazioni ulteriori informazioni di dettaglio, anche in relazione al contenuto dei rilievi della Commissione.

» 09.03.2018
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