Con il Decreto 15 febbraio 2018 (GU n. 84 dell’11 aprile 2018) il MATTM ha dato attuazione alle direttive delegate della Commissione (2017/1009/UE e 2017/1010/UE del 13 marzo 2017, 2017/1011/UE del 15 marzo 2017 e 2017/1975/UE del 7 agosto 2017), finalizzate all’adattamento al progresso tecnico di quanto contenuto dal D.Lgs. 27/2014 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose contenute nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).
Il decreto integra l’allegato III del D.Lgs. 27/2014 che contiene l’elenco delle applicazioni esentate dalle restrizioni di cui all’art. 4, comma 1, che prevede il divieto di utilizzo di determinate sostanze (allegato II) all’interno delle AEE.
In particolare le modifiche riguardano i seguenti punti, fissando, per ognuno, dei limiti temporali entro cui tali applicazioni rimarranno esentate dal divieto di utilizzo di certe sostanze:
Si evidenzia che le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) si applicheranno a decorrere dal 6 luglio 2018, mentre quelle della lettera d) a partire dal 21 novembre 2018.
Nel rimandare alle Rettifiche in allegato alla presente, per ogni ulteriore dettaglio, rimaniamo a disposizione per ogni informazione ed aggiornamento.