Con l’allegata lettera-circolare n. 302/2018 del 18 giugno scorso, l’Ispettorato Nazionale sul lavoro (I.N.L.) è intervenuto sul tema del rilascio di provvedimenti autorizzativi in materia di controlli a distanza, motivati da “generiche esigenze” di sicurezza del lavoro”: si ricorda che l’art. 4 della legge n. 300/1970 riconosce un ruolo di surroga agli uffici territoriali dell’I.N.L. in assenza di accordi sindacali in materia.
Secondo l’I.N.L., una causale indicata senza puntuali motivazioni non appare sufficiente a giustificare le esigenze prevenzionistiche che determinerebbero la necessità di installare strumenti potenzialmente in grado di controllare a distanza le prestazioni lavorative.
Ne consegue, ad avviso dell’I.N.L., l’obbligo per il datore di lavoro richiedente di corredare la richiesta con una apposta documentazione di supporto: in particolare, le necessità legate alla sicurezza del lavoro devono trovare “adeguato riscontro nell’attività di valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro e formalizzata nell’apposito documento (DVR)”.
Pertanto, la richiesta di autorizzazione - rivolta alle strutture territoriali dell’INL, o all’INL stesso in caso di impresa plurilocalizzata - dovrà essere corredata degli estratti del Documento di Valutazione dei Rischi dai quali risulti, “che l’installazione di strumenti di controllo a distanza è misura necessaria ed adeguata per ridurre i rischi di salute e sicurezza cui sono esposti i lavoratori”.