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Circolari

162/2018/NA

La corte di Cassazione con Sentenza 4 giugno 2018, n. 24865 (v. Allegato 1) ha sancito il principio che spandere e compattare sul suolo il fresato bituminoso proveniente dalla asportazione del manto stradale è un'attività di smaltimento che quindi non può essere qualificata come stoccaggio finalizzato a un successivo riutilizzo.

La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile un ricorso contro una condanna per smaltimento non autorizzato di rifiuti (art. 256, comma 1, D.lgs. 152/2006), inflitta dal Tribunale di Lagonegro (PZ) al legale rappresentante di un'impresa operativa su un cantiere autostradale responsabile di aver depositato e compattato su un terreno adiacente, senza alcuna autorizzazione, circa 1700 metri cubi di fresato bituminoso prodotti dal cantiere. La Corte ha respinto la tesi del ricorrente in giudizio secondo il quale il fresato, lungi dall'essere smaltito in maniera illecita, sarebbe stato semplicemente stoccato sull'area prima del trasferimento in altro luogo. Le modalità di spandimento del materiale, che avevano occupato una superficie superiore ai 2mila metri quadri per un'altezza di circa 80 centimetri, sono infatti state ritenute dal Giudice incompatibili – in quanto illogiche e del tutto antieconomiche - con il successivo riutilizzo dello stesso.

La cassazione ha inoltre ribadito, in relazione alla vendita ambulante di "cose usate", con Sentenza n. 24876 del 4 giugno 2018 (v. Allegato 2) che un soggetto trasporta rottami ferrosi a un impianto di recupero, senza essere iscritto all'Albo gestori ambientali, commette reato.

Nel caso di specie la Corte ha respinto il ricorso presentato da un soggetto che, nel corso del 2013, aveva trasportato e rivenduto a un impianto di recupero più di 13 tonnellate di rifiuti metallici in 14 distinte occasioni, senza essere iscritto all’Albo gestori, e per questo era stato condannato dal Tribunale di Cuneo per gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256, comma 1, D.lgs. 152/2006).

La licenza per la vendita ambulante di cose usate rilasciata dal Comune al ricorrente ai sensi del D.lgs. 114/1998 (Disciplina del commercio), secondo la Corte riguarda esclusivamente la vendita al consumatore finale di cose usate ovvero suscettibili di essere commercializzate senza alcun processo di lavorazione: non può quindi legittimare il conferimento di rottami a un imprenditore che gestisce un centro di recupero autorizzato.

Il regime di deroga per i rifiuti cd. "ambulanti" ex articolo 266, comma 5 del D.lgs. 152/2006 (che sarà escluso ex lege per tutti i rifiuti metallici con l'entrata in vigore del Sistri), di conseguenza, non è stato ritenuto applicabile alla fattispecie.

Infine, la Suprema Corte, con Sentenza n. 30018 del 4 luglio 2018 (v. allegato 3), richiamando un proprio precedente (sentenza 52838/2016), ha stabilito che ai fini della qualificazione giuridica di un rifiuto come pericoloso non è necessaria la preventiva analisi da parte dell'Arpa, essendo sufficiente che il rifiuto abbia sul piano oggettivo il carattere della pericolosità. In particolare i Giudici togati hanno respinto il motivo di ricorso presentato dall'ex Sindaco di Cavedine (TN), secondo il quale in mancanza di accertamenti analitici non poteva ritenersi la presenza nell'area di rifiuti pericolosi, contro la condanna inflittagli dalla Corte di Appello di Trento per discarica abusiva di rifiuti (articolo 256, comma 3, Dlgs 152/2006). Nel respingere un secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente contestava l'accusa di aver accettato in discarica materiale non pericoloso in difformità da quello autorizzato, la Suprema Corte ha ricordato inoltre di aver già affermato, in tema di responsabilità dei gestori di discariche per l'accettazione di rifiuti in violazione delle prescrizioni ex Dm 3 agosto 2005 (ora Dm 27 settembre 2010), che la verifica di ammissibilità dei rifiuti può essere effettuata, dopo il conferimento, non soltanto mediante accertamento analitico, ma anche attraverso l'utilizzazione di ogni elemento di prova valutabile dal Giudice.

Per maggiori informazioni si rimanda al testo delle sentenze riportato in allegato alla presente.

» 13.07.2018
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