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Circolari

165/2018/MI

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 di venerdì 13 luglio u.s. il decreto-legge in oggetto, di particolare interesse per le imprese in virtù di alcuni interventi, in particolare, in materia di contratti a tempo determinato, somministrazione di lavoro a tempo determinato, indennità risarcitorie in caso di licenziamento illegittimo per i lavoratori assunti con contratto “a tutele crescenti”.

Tali disposizioni sono in vigore dal 14 luglio 2018; come noto, tuttavia, nel corso dell’iter di conversione in legge (il cui termine è fissato al 12 settembre 2018) potranno essere apportate modifiche al testo così come oggi vigente.

Il provvedimento è stato assegnato, in sede referente, alle Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro) e inizierà ora l’iter di conversione partendo dalla Camera dei Deputati.

Le novità in materia di contratti a tempo determinato, possono sintetizzarsi nei seguenti punti:

  • Diminuzione della durata massima complessiva riferita ai rapporti a termine, intesi anche in sommatoria, nonchè del numero di proroghe consentite;
  • Introduzione delle causali, a partire dal tredicesimo mese, sia che si superi la soglia dell’anno in virtù di un contratto iniziale o in virtù di proroga, che nei casi di rinnovo;
  • Aumento dell’aliquota contributiva in caso di rinnovo dopo il primo contratto;
  • Ampliamento dei termini per la proposizione del ricorso giudiziario da 120 a 180 giorni.

L’intervento di maggiore rilievo appare essere la re-introduzione delle causali giustificative laddove il datore di lavoro intenda stipulare un contratto a termine di durata superiore ai 12 mesi; le causali previste nella nuova formulazione dell’articolo 19, primo comma, del d. lgs. n. 81/2015, sono le seguenti:

  1. a) esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività, ovvero esigenze sostitutive di altri lavoratori;
  2. b) esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

L’obbligo di prevedere una delle causali indicate è inoltre previsto nel caso di rinnovo del contratto a termine, anche se di durata inferiore ai 12 mesi (così sembra evincersi dal dettato normativo), nonchè nel caso di proroga del contratto, solo nel caso in cui venga superata la soglia dei 12 mesi; a tale proposito, il numero complessivo di proroghe possibili si riduce da 5 a 4.

E’ opportuno peraltro sottolineare come, ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, del decreto-legge n. 87, le nuove disposizioni si applicano “ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto nonché ai rinnovi ed alle proroghe dei contratti in corso alla medesima data”; conseguentemente, in caso di proroghe o rinnovi che dovessero intervenire dopo il 14 luglio 2018, anche se relativi a contratti a tempo determinato stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto-legge n. 87, dovranno essere osservate le nuove disposizioni.

In attesa dei consueti chiarimenti interpretativi ministeriali, anche al fine di verificare la compatibilità dell’attuale disciplina contrattuale di cui all’art. 11 del CCNL 6 dicembre 2016 rispetto alle nuove previsioni di legge, si consiglia di attenersi, in caso di stipula di contratti a tempo determinato di durata superiore a 12 mesi ovvero in caso di rinnovo, ovvero, ancora, in caso di proroghe di contratti precedenti che superino i 12 mesi, alle disposizioni del decreto.

Il limite temporale del contratto, come detto, è ridotto a 24 mesi, dai precedenti 36: ciò sia in caso di un unico contratto, che in caso di sommatoria tra più contratti conclusi per lo svolgimento di mansioni di pari livello e categoria legale. Rimane valida la possibilità di stipulare un ulteriore contratto a tempo determinato fra gli stessi soggetti, della durata massima di 12 mesi, presso la direzione territoriale del lavoro competente per territorio.

Si sottolinea inoltre che, diversamente dalla prima bozza del decreto approvata in Consiglio dei Ministri il 2 luglio u.s., il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale prevede che i contratti per attività stagionali “possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1”, senza alcuna causale giustificativa, quindi, come previsto nel previgente regime normativo.

Da ultimo, il decreto prevede l’aumento del contributo pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, introdotto dalla Legge “Fornero” (legge n. 92/2012, art. 2, comma 28), nella misura di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione.

Al fine di agevolare la migliore comprensione della complessiva materia dei contratti a termine, si unisce copia degli articoli 19, 21 e 28 del d. lgs. n. 81/2015 modificati dal decreto-legge n. 87/2018 con le novità evidenziate.

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 L’articolo 2 del decreto-legge n. 87/2018 dispone modifiche anche all’articolo 34, secondo comma, del d. lgs. n. 81/2015 in materia di somministrazione di lavoro, relativamente al rapporto tra somministratore e lavoratore, cui, in sostanza, si estende la normativa di legge in materia di contratti a tempo determinato, confermando la non applicabilità delle norme in materia di limiti quantitativi e diritti di precedenza previste dagli articoli 23 e 24 del d. lgs. n. 81/2015.

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Nell’allegare comunque l’intero provvedimento, si segnala infine l’articolo 3, primo comma, recante l’aumento del numero minimo e massimo di indennità che il datore di lavoro deve corrispondere al lavoratore assunto con contratto “a tutele crescenti” ai sensi del d. lgs. n. 23/2015, nel caso di licenziamento dichiarato illegittimo: i precedenti limiti minimi di 4 e massimi di 24 mensilità, sono rispettivamente aumentati a 6 e 36.

Rimane comunque invariata l’impostazione del decreto legislativo n. 23/2015, secondo cui la reintegra nel posto di lavoro può essere pronunciata nei soli casi tassativamente stabiliti dal decreto stesso, mentre, negli altri casi di dichiarazione di illegittimità del licenziamento in sede giudiziaria, l’ammontare delle indennità risarcitorie resta commisurato all’anzianità aziendale, con le misure minime e massime sopra citate.

L’Associazione seguirà l’iter di conversione del decreto-legge, informandone tempestivamente le imprese associate.

» 17.07.2018
Documenti allegati

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