Pubblicata nella G.U. n. 164 del 17 luglio 2018 la Delibera ANAC 13 giugno 2018 recante il “Regolamento sull’esercizio dei poteri di cui all’articolo 211, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni”, in vigore dal 1 agosto 2018.
Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell’ all’art. 211, comma 1-quater del D.lgs. 50/2016, l’esercizio della legittimazione all’impugnazione di cui all’art. 211, commi 1-bis (ricorso diretto) e 1-ter (ricorso previo parere motivato) del D.lgs. 50/2016. L’articolo 211 dispone, infatti, che “su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l’ANAC esprime parere, previo contraddittorio, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara” e in particolare:
Per quanto riguarda il ricorso diretto (comma 1-bis), il Regolamento precisa le fattispecie legittimanti il ricorso, specificando che l’impugnazione si esercita nei confronti di atti relativi a contratti di rilevante impatto, tra cui quelli:
Per quanto riguarda il ricorso previo parere motivato (comma 1-ter), il Regolamento include tra le fattispecie legittimanti le gravi violazioni delle norme in materia di contratti pubblici, dove tra le gravi violazioni sono incluse:
Nell’esercizio dei poteri dell’ANAC, gli atti impugnabili sono:
Nel rimandare al testo del regolamento in parola, allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento in materia.