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Circolari

166/2018/PE

Pubblicata nella G.U. n. 164 del 17 luglio 2018 la Delibera ANAC 13 giugno 2018 recante il “Regolamento sull’esercizio dei poteri di cui all’articolo 211, commi 1-bis e 1-ter, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni”, in vigore dal 1 agosto 2018.

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell’ all’art. 211, comma 1-quater del D.lgs. 50/2016, l’esercizio della legittimazione all’impugnazione di cui all’art. 211, commi 1-bis (ricorso diretto) e 1-ter (ricorso previo parere motivato) del D.lgs. 50/2016. L’articolo 211 dispone, infatti, che “su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l’ANAC esprime parere, previo contraddittorio, relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara” e in particolare:

  • l'ANAC è legittimata ad agire in giudizio per l'impugnazione dei bandi, degli altri atti generali e dei provvedimenti relativi a contratti di rilevante impatto, emessi da qualsiasi stazione appaltante, qualora ritenga che essi violino le norme in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (comma 1-bis)
  • l'ANAC, se ritiene che una stazione appaltante abbia adottato un provvedimento viziato da gravi violazioni del presente codice, emette, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione, un parere motivato nel quale indica specificamente i vizi di legittimità riscontrati. Il parere è trasmesso alla stazione appaltante; se la stazione appaltante non vi si conforma entro il termine assegnato dall'ANAC, comunque non superiore a sessanta giorni dalla trasmissione, l'ANAC può presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, innanzi al giudice amministrativo. Si applica l'articolo 120 del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 annesso al decreto legislativo 2 luglio 2010 (comma 1-ter),

Per quanto riguarda il ricorso diretto (comma 1-bis), il Regolamento precisa le fattispecie legittimanti il ricorso, specificando che l’impugnazione si esercita nei confronti di atti relativi a contratti di rilevante impatto, tra cui quelli:

  1. che riguardano, anche potenzialmente, un ampio numero di operatori;
  2. relativi ad opere, servizi o forniture aventi particolare impatto sull’ambiente, il paesaggio, i beni culturali, il territorio, la salute, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale;
  3. aventi ad oggetto lavori di importo pari o superiore a 15 milioni di euro ovvero servizi e/o forniture di importo pari o superiore a 25 milioni di euro.

Per quanto riguarda il ricorso previo parere motivato (comma 1-ter), il Regolamento include tra le fattispecie legittimanti le gravi violazioni delle norme in materia di contratti pubblici, dove tra le gravi violazioni sono incluse:

  1. affidamento di contratti pubblici senza previa pubblicazione di bando o avviso nella GUUE, nella GURI, sul profilo di committente della stazione appaltante e sulla piattaforma digitale dei bandi di gara presso l’Autorità laddove tale pubblicazione sia prescritta dal lgs. 50/2016;
  2. affidamento mediante procedura diversa da quella aperta e ristretta fuori dai casi consentiti, e quando questo abbia determinato l’omissione di bando o avviso ovvero l’irregolare utilizzo dell’avviso di pre-informazione di cui all’art. 59, comma 5 e all’art. 70 del lgs. 50/2016;
  3. atto afferente a rinnovo tacito dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
  4. modifica sostanziale del contratto che avrebbe richiesto una nuova procedura di gara ai sensi degli articoli 106 e 175 del lgs. 50/2016;
  5. mancata o illegittima esclusione di un concorrente nei casi previsti dall’art. 80 e dall’art. 83, comma 1, del lgs. 50/2016;
  6. contratto affidato in presenza di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell’UE in un procedimento ai sensi dell’art. 258 del TFUE;
  7. mancata risoluzione del contratto nei casi di cui all’art. 108, comma 2 del lgs. 50/2016;
  8. bando o altro atto indittivo di procedure ad evidenza pubblica che contenga clausole o misure ingiustificatamente restrittive della partecipazione e, più in generale, della concorrenza.

Nell’esercizio dei poteri dell’ANAC, gli atti impugnabili sono:

  • regolamenti e atti amministrativi di carattere generale,
  • provvedimenti

Nel rimandare al testo del regolamento in parola, allegato alla presente, per ulteriori approfondimenti, restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento in materia.

» 19.07.2018
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