Sulla G.U. n. 178 del 2 agosto u.s. è stata pubblicata la Delibera 4 luglio 2018 recante “Linee guida n. 11 recanti: «Indicazioni per la verifica del rispetto del limite di cui all’articolo 177, comma 1, del codice, da parte dei soggetti pubblici o privati titolari di concessioni di lavori, servizi pubblici o forniture già in essere alla data di entrata in vigore del codice non affidate con la formula della finanza di progetto ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell’Unione europea”.
Si ricorda a riguardo che l’art. 177 (Affidamenti dei concessionari) del D.Lgs 50/2016 - così come modificato dall'art. 1, comma 568, legge n. 205 del 2017 - riporta che:
“1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, i soggetti pubblici o privati, titolari di concessioni di lavori, di servizi pubblici o di forniture già in essere alla data di entrata in vigore del presente codice, non affidate con la formula della finanza di progetto, ovvero con procedure di gara ad evidenza pubblica secondo il diritto dell'Unione europea, sono obbligati ad affidare, una quota pari all'ottanta per cento dei contratti di lavori, servizi e forniture relativi alle concessioni di importo di importo pari o superiore a 150.000 euro e relativi alle concessioni mediante procedura ad evidenza pubblica, introducendo clausole sociali e per la stabilità del personale impiegato e per la salvaguardia delle professionalità. La restante parte può essere realizzata da società in house di cui all'articolo 5 per i soggetti pubblici, ovvero da società direttamente o indirettamente controllate o collegate per i soggetti privati, ovvero tramite operatori individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, anche di tipo semplificato. Per i titolari di concessioni autostradali, ferme restando le altre disposizioni del presente comma, la quota di cui al primo periodo è pari al sessanta per cento.
[…]
3. La verifica del rispetto dei limiti di cui al comma 1 da parte dei soggetti preposti e dell’ANAC viene effettuata annualmente, secondo le modalità indicate dall’ANAC stessa in apposite linee guida, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Eventuali situazioni di squilibrio rispetto ai limiti indicati devono essere riequilibrate entro l’anno successivo. Nel caso di situazioni di squilibrio reiterate per due anni consecutivi, il concedente applica una penale in misura pari al 10 per cento dell’importo complessivo dei lavori, servizi o forniture che avrebbero dovuto essere affidati con procedura ad evidenza pubblica”.
Le linee guida n. 11 dell’ANAC, adottate ai sensi di quanto sopra richiamato, contengono:
Le linee guida si articolano nei seguenti capitoli:
PARTE I
1 – Ambito di applicazione dell’art. 177 del Codice dei Contratti pubblici
2 - I contratti assoggettati alle previsioni dell’art. 177 del codice dei contratti pubblici
3 – Ambito temporale di applicazione dell’art. 177 del Codice dei Contratti pubblici
PARTE II
4 – Situazione di squilibrio e quantificazione della penale
5 – Obblighi di pubblicazione
6 – Attività di verifica
Nel rimandare alla Delibera n. 614/2018 dell’ANAC, in allegato alla presente, per ogni approfondimento, rimaniamo a disposizione per ogni aggiornamento e informazione.