Facendo seguito alla circolare n. 165/2018 del 17 luglio u.s., si informa che il decreto-legge n. 87/2018 è stato convertito con modificazioni in legge n. 96/2018; quest’ultima è in vigore dal 12 agosto u.s., essendo stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 186 dell’11 agosto 2018.
Come noto, il provvedimento, denominato “decreto dignità”, è intervenuto in particolare, per quanto di maggiore interesse per il settore, in materia di contratti a tempo determinato oltre che in materia di somministrazione a tempo determinato e di indennità nei casi di licenziamento illegittimo ex decreto legislativo n. 23/2015.
Fermo rimanendo quanto anticipato con la circolare sopra citata, di seguito si riportano le principali modifiche apportate in sede di conversione del decreto-legge, suddivise per argomento.
CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
Come si ricorderà, il decreto-legge n. 87/2018, in vigore dal 14/07/2018, prevedeva:
Uno dei punti più discussi riguardava l’assenza, nel testo del decreto-legge, di un periodo transitorio per l’applicazione delle nuove regole.
L’articolo 1, secondo comma, della legge n. 96/2018 prevede invece ora che “le disposizioni di cui al comma 1 (limite di durata e numero di proroghe, ndr) si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (12 agosto 2018, ndr), nonché ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successive al 31 ottobre 2018”.
In pratica, si possono individuare differenti regimi legislativi vigenti in relazione al momento in cui i contratti vengono stipulati oppure prorogati/rinnovati, così riassumibili:
Si precisa che il limite dei 24 mesi comprende anche eventuali contratti di somministrazione intercorsi per mansioni inerenti il medesimo livello e categoria legale, ma non riguarda, come da precedente regime legislativo, i contratti a tempo determinato sottoscritti per attività stagionali.
Si consideri inoltre che è rimasto invariato il terzo comma dell’articolo 19 del d. lgs. n. 81/2015, che consente la stipula, in sede “protetta”, di un ulteriore contratto della durata di dodici mesi, in deroga al limite dei ventiquattro (già trentasei).
SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO
In fase di conversione del decreto, il tema della somministrazione ha subito diverse modifiche di rilievo rispetto al testo del decreto-legge n. 87.
Il secondo comma dell’articolo 31 del d. lgs. n. 81/2015 è stato completamente riscritto e prevede, ora, un limite percentuale di utilizzo di lavoratori somministrati che, ferme rimanendo le previsioni dei contratti collettivi applicati dalle imprese utilizzatrici, non può superare, insieme ai contratti a tempo determinato, il 30% dei lavoratori in forza a tempo indeterminato presso l’utilizzatore all’1 gennaio di ciascun anno.
La nuova disciplina prevede, ai sensi del nuovo articolo 34, secondo comma, del d. lgs. n. 81/2015 che si applichino le stesse norme previste per i contratti a tempo determinato, fatta eccezione per le disposizioni in materia di intervalli, limiti quantitativi e diritti di precedenza; inoltre, il comma 1-ter dell’articolo 2 della legge n. 96/2018 dispone che le causali previste dal nuovo regime legislativo si applichino esclusivamente all’impresa utilizzatrice, nell’evidente obiettivo di esonerare le Agenzie per il lavoro dall’indicazione della causale, con i vantaggi che ne derivano.
Il comma 1-bis dell’articolo 2 della legge n. 96/2018 ha infine reintrodotto come articolo 38-bis del d. lgs. n. 81/2015, la norma, abrogata nel 2015, che definisce e sanziona la “somministrazione fraudolenta”, intesa come comportamento finalizzato ad eludere norme inderogabili di legge o di contratti collettivi attraverso l’utilizzo illegittimo dell’istituto.
INDENNITA’ DI LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO
Come anticipato con la circolare Assoambiente del 17 luglio u.s., sono state aumentate le indennità minime e massime previste in caso di licenziamento dichiarato illegittimo di lavoratori assunti con contratto a tutele crescenti ai sensi del d. lgs. n. 23/2015.
Coerentemente, in sede di conversione del decreto, sono state aumentate da 2 a 3 e da 18 a 27 le mensilità minime e massime non imponibili fiscalmente e non assoggettabili a contribuzione previdenziale, previste dall’articolo 6 del d. lgs. n. 23/2015 nell’obiettivo di disincentivare il contenzioso giudiziale in caso di impugnativa del licenziamento.
ESONERO CONTRIBUTIVO PER FAVORIRE L’OCCUPAZIONE GIOVANILE
Nella fase di conversione del decreto-legge è stato inserito l’articolo 1-bis, il quale prevede uno sgravio contributivo triennale del 50 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro (nel limite massimo di 3.000 euro su base annua) che assuma a tempo indeterminato, negli anni 2019 e 2020, lavoratori sotto i 35 anni di età, mai occupati in precedenza a tempo indeterminato.
Trattasi comunque di proroga per il 2019 e il 2020 degli sgravi contributivi finalizzati a contrastare la disoccupazione giovanile già previsti nella Legge di Bilancio 2018.
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E’ auspicabile, ad ogni modo, che il Ministero del Lavoro voglia, come da prassi, intervenire a breve con una circolare di chiarimento, nell’obiettivo di fugare dubbi interpretativi rispetto ad alcuni punti della normativa, suscettibili di incertezze e difformi applicazioni.