AssoAmbiente

Circolari

214/2018/MI

Si allega l’articolo pubblicato ieri 17 ottobre su “Il Sole 24 ore” dal titolo “Per i contratti a termine dubbio sui rinnovi anticipati”.

Come si ricorderà, nella fase di conversione in legge del decreto-legge n. 87/2018 (comunemente denominato “Decreto Dignità”), è stato introdotto, a seguito di unanimi richieste in tal senso, un regime transitorio per i contratti a tempo determinato in corso nel momento dell’entrata in vigore del decreto-legge (14/7/2018), al fine di evitare che agli stessi si applicassero immediatamente le disposizioni più vincolanti in materia (cfr. circolari Assoambiente n. 165 del 17 luglio e, specificatamente per i chiarimenti sul regime transitorio, n. 181 del 30 agosto 2018).

Pertanto, l’articolo 1, secondo comma, della legge n. 96/2018 (di conversione del decreto-legge) ha previsto che le nuove regole (limite massimo, introduzione delle causali, numero di proroghe) si applicano “ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonchè ai rinnovi e alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018”.

Con tale disposizione il Legislatore ha inteso quindi consentire la possibilità di prorogare, o rinnovare, un contratto a tempo determinato stipulato antecedentemente al 14 luglio 2018, continuando ad applicare le disposizioni, più favorevoli alle imprese, di cui al d. lgs. n. 81/2015.

Ciò, stando al dettato letterale, in caso di rinnovo o proroga effettuati entro il 31/10/2018, indipendentemente dalla data di scadenza (se anteriore o precedente al 31/10/2018) del contratto prorogato o rinnovato, poiché nulla prevede la legge in tal senso.

L’articolo de “Il Sole 24 Ore” mette in guardia le imprese proprio in ordine a tale ultimo aspetto.

In pratica, solleva dubbi in ordine alla liceità di una proroga o di un rinnovo di un contratto a tempo determinato, qualora la scadenza di questo sia piuttosto lontana: si evincerebbe per ciò stesso, secondo gli autori dell’articolo, che l’anticipazione della stipula di una diversa intesa contrattuale costituirebbe palesemente un “negozio in frode alla legge” ai sensi dell’art. 1344 del Codice Civile, poiché l’unico scopo sarebbe quello di eludere l’applicazione della legge n. 96/2018 a partire dall’1/11/2018, rinviandola quindi ad un momento successivo.

Per esemplificare: contratto a tempo determinato di durata pari a 12 mesi, stipulato l’1/5/2018 in scadenza al 30/4/2019. Il contratto potrebbe essere rinnovato, o prorogato, entro il 31/10/2018, sulla base delle regole previgenti (essendo il contratto stato sottoscritto prima dell’entrata in vigore del decreto 87/2018), senza causali e per un periodo superiore a 24 mesi, fino a 36; alla luce del regime transitorio, come normato dall’articolo 1, secondo comma, della legge n. 96/2018. Il dubbio de “Il Sole 24 Ore” è legato alla legittimità di un rinnovo o di una proroga in relazione ad un contratto in scadenza, nell’esempio riportato, sei mesi dopo.

La tesi appare fondata, così come anche la controdeduzione per cui in effetti la legge pone l’unico limite del 31 ottobre 2018 per la stipula di rinnovi o proroghe e non fa riferimento alle scadenze dei contratti; si aggiunga anche la circostanza che comunque la proroga o il rinnovo devono essere accettati dal lavoratore interessato, e che potrebbe essere di suo interesse proseguire il rapporto di lavoro fino a trentasei mesi piuttosto che limitarsi a ventiquattro.

Non mancheremo di informare in caso di aggiornamenti, o chiarimenti che il Ministero del Lavoro, auspicabilmente, potrebbe/dovrebbe fornire vista l’imminente conclusione del periodo transitorio di legge.

» 18.10.2018
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