AssoAmbiente

Circolari

226/2018/MI

Il 31 ottobre u.s. il Ministero del Lavoro ha pubblicato l’allegata circolare, recante chiarimenti in ordine al decreto-legge in oggetto “Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, con specifico riferimento alle novità introdotte in materia di contratti a tempo determinato e somministrazione di lavoro.

Oltre a riepilogare i principali aspetti della normativa, la Circolare si sofferma su alcuni punti meritevoli di particolare attenzione, soprattutto, per quanto di specifico interesse del settore, in materia di “Rinvio alla contrattazione collettiva” (paragrafo 1.2). A tale proposito, il Ministero sostiene che:

  • le previsioni in materia, contenute nei contratti collettivi stipulati prima dell’entrata in vigore delle nuove norme, mantengono piena efficacia fino alla loro naturale scadenza e, deve ragionevolmente presumersi, fino all’entrata in vigore del successivo accordo di rinnovo in virtù delle clausole di ultravigenza contrattuale (ad esempio articolo 78 CCNL Servizi Ambientali 6.12.2016);
  • i contratti collettivi di qualsiasi livello possono prevedere, per i contratti a tempo determinato, una durata superiore al nuovo tetto massimo di 24 mesi;
  • analogamente, il Ministero ritiene che, anche in materia di “Limite quantitativo di lavoratori somministrati” (paragrafo 2.3), le disposizioni dei contratti collettivi “mantengano la loro validità fino alla naturale scadenza, sia con riferimento ai limiti quantitativi eventualmente fissati per il ricorso al contratto a tempo determinato sia a quelli fissati per il ricorso alla somministrazione a termine”; le vigenti disposizioni contrattuali stabiliscono tuttavia dei limiti percentuali inferiori a quanto previsto dalla legge (tranne che per taluni casi, in aziende con meno di 17 dipendenti (cfr. articolo 11, comma 5, del CCNL 6.12.2016).
  • Per quanto riguarda inoltre il “Periodo transitorio” (paragrafo 3): come si ricorderà, in fase di conversione del Decreto-Legge n. 87 venne introdotto un regime temporaneo differente per i contratti a termine stipulati prima dell’entrata in vigore del decreto stesso (cfr. Circolare

    Assoambiente n. 181/2018 del 30 agosto u.s.), secondo cui la nuova regolamentazione, più vincolante per le imprese, si applicava “ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché ai rinnovi ed alle proroghe contrattuali successivi al 31 ottobre 2018”.

    In pratica, quindi, ai contratti stipulati in vigenza del precedente regime normativo (d. lgs. n. 81/2015, artt. 19 e seguenti), scaduti, e quindi rinnovati o prorogati, entro il 31 ottobre u.s., continuano ad applicarsi le regole precedenti fino alla loro scadenza.

    Oltre a ribadire tale aspetto, il Ministero interpreta estensivamente la norma di legge, ritenendo applicabile il regime transitorio, in relazione ad una “lettura sistematica”, anche ai contratti di somministrazione, ed alle relative proroghe e rinnovi, effettuate entro il 31/10/2018, così come espressamente previsto dalla legge n. 96/2018, in verità, solo per i contratti a tempo determinato.

    In considerazione della complessità e dell’evoluzione normativa “in itinere”, si invitano le imprese a contattare l’Associazione per ogni necessità.

» 05.11.2018
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