AssoAmbiente

Circolari

231/2018/LE

Sulla G.U. n.269 del 19 novembre 2018 (S.O. n. 55) è stata pubblicata la Legge n. 130 del 16 novembre 2018 su “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, in vigore dal 20 novembre u.s..

Si tratta di un provvedimento molto articolato, che affronta, sotto diversi profili, alcune situazioni di crisi tra cui, quella determinata dal crollo di un tratto del ponte Morandi nel capoluogo ligure (Capo I), avvenuto lo scorso 14 agosto, e quella delle popolazioni dell’Italia centrale colpiti dai terremoti nel 2016 e nel 2017 (Capi III e IV).

Per quanto di interesse del settore evidenziamo che nel Capo V “Ulteriori interventi emergenziali”, la legge ripropone, con modificazioni rispetto al testo originario del D.L., una norma specifica per fronteggiare l’emergenza fanghi nelle more di una revisione organica della normativa di settore. In particolare le modifiche approvate re lative all’art. 41 riguardano l’introduzione di ulteriori limiti, oltre a quelli per gli idrocarburi, per IPA, PCDD/PCDF, PCB, Toluene, Selenio e Berillio, Arsenico, Cromo totale, Cromo VI. Per quanto riguarda la ricerca dei marker di cancerogenicità viene inserito anche il riferimento al parere dell’ISS (protocollo n. 36565 del 5 lugli0 2006 e smi).

L’art. 41 (Disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione) approvato risulta essere pertanto il seguente (in neretto le modifiche rispetto al testo del DL):

  1. Al fine di superare situazioni di criticità nella gestione dei fanghi di depurazione, nelle more di una revisione organica della normativa di settore, continuano a valere, ai fini dell'utilizzo in agricoltura dei fanghi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, i limiti dell'Allegato IB del predetto decreto, fatta eccezione per gli idrocarburi (C10-C40), idrocarburi policiclici aromatici (IPA), policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani (PCDD/PCDF), policlorobifenili (PCB), Toluene, Selenio e Berillio, Arsenico, Cromo totale, Cromo VI, per i quali i limiti sono i seguenti: idrocarburi (C10-C40) ?1.000 (mg/kg tal quale), sommatoria degli IPA elencati nella tabella 1 dell’Allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ?6 (mg/kg SS), PCDD/PCDF + PCB DL ?25 (ng WHO-TEQ/Kg SS), PCB ?0,8 (mg/kg SS), Toluene ?100 (mg/kg ss), Selenio ?10 (mg/kg SS) e Berillio ?2 (mg/kg SS), Arsenico <20 (mg/kg SS), Cromo totale <200 (mg/kg SS), Cromo VI <2 (mg/kg SS). Per ciò che concerne i parametri PCDD/PCDF + PCB DL viene richiesto il controllo analitico almeno una volta all'anno. Ai fini della presente disposizione, per il parametro idrocarburi C10-C40, il limite di 1000 mg/kg tal quale si intende comunque rispettato se la ricerca dei marker di cancerogenicità fornisce valori inferiori a quelli definiti ai sensi della nota L, contenuta nell'allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, richiamata nella decisione 955/2014/UE della Commissione del 16 dicembre 2008, così come specificato nel parere dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) protocollo n. 36565 del 5 lugli0 2006 e successive modificazioni e integrazioni.”

Sulla materia segnaliamo inoltre che nel corso dell’esame parlamentare presso le Commissioni del Senato sono stati accolti alcuni ordini del giorno (riportati in allegato) che impegnano il Governo a: uniformare la normativa sull'utilizzo dei fanghi in agricoltura su tutto il territorio nazionale anche nel pieno rispetto delle indicazioni comunitarie, a valutare l’opportunità di costituire una banca dati presso il Ministero dell'Ambiente al fine di raccogliere e gestire tutti i dati sulla materia e a migliorare il sistema dei controlli.

Nell’ambito della discussione del provvedimento segnaliamo altresì che è stato accolto anche un ordine del giorno in materia di criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, anch’esso riportato in allegato, che impegna il Governo ad assumere opportune iniziative, anche carattere normativo, volte a fare chiarezza sulla situazione critica, creatasi a seguito della sentenza del Consiglio di stato Sez. IV, n. 1229 del 28.2.2018, che ha dichiarato illegittimo il principio del «caso per caso», negando che i criteri per l'«end of waste» possano essere definiti in sede di rilascio delle autorizzazioni dalle regioni.

Per ulteriori approfondimenti rinviamo al provvedimento ed agli ordini del giorno, allegati alla presente, e rimaniamo a disposizione per ogni informazione.

» 21.11.2018
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