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232/2018/MI

Come noto, la legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017) ha previsto, all’articolo 1, commi 910 – 914, il divieto di pagamento di retribuzioni e compensi in contanti o comunque con modalità diverse da quelle indicate dalla legge, a far data dall’1 luglio u.s.

Tali modalità di pagamento, ai sensi del comma 910 dell’articolo 1 citato, sono: bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore, strumenti di pagamento elettronico, pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento, emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

Il comma 913 prevede, in caso di violazione dell’obbligo di legge, una sanzione amministrativa compresa tra 1.000 e 5.000 euro, per ogni violazione commessa e per ogni lavoratore cui si riferisce.

A tale proposito, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato, il 9 novembre u.s., il parere allegato, concernente il regime sanzionatorio sopra citato nelle ipotesi di irrogazione della maxisanzione per lavoro sommerso: laddove gli organi ispettivi abbiano accertato l’impiego di lavoratori “in nero”, nel presupposto che in tali casi la retribuzione sia corrisposta in contanti e quindi in violazione delle norme citate, la sanzione di cui al comma 913 si cumula con quelle previste per l’utilizzo di lavoratori sommersi.

Inoltre, qualora l’erogazione della retribuzione con modalità irregolari sia stata effettuata con periodicità ad esempio giornaliera, secondo l’Ispettorato si configurerebbero tanti illeciti per quante giornate di lavoro sommerso siano state effettuate; e, infine, in caso di retribuzione inferiore a quanto previsto dal CCNL di categoria, resta ferma l’ulteriore adozione della diffida accertativa.

» 21.11.2018
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