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236/2018/TO

Lo scorso 23 novembre la Commissione Affari costituzionali della Camera ha esaminato il ddl di conversione in legge, con modificazioni, del DL 113/2018 recante “disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate”.

Ripercorrendo brevemente l’iter del c.d. “Decreto Sicurezza”, lo scorso 7 novembre l’Aula del Senato aveva approvato con voto di fiducia il maxiemendamento 1.900 interamente sostitutivo del disegno di legge di conversione in legge del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113. Ieri pomeriggio il Ministro per i rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro ha posto in Aula della Camera la questione di fiducia sull’approvazione, senza emendamenti e articoli aggiuntivi, dell’articolo unico del disegno di legge nel testo approvato dalla Commissione Affari costituzionali, identico a quello approvato dal Senato. La votazione per appello nominale avrà luogo oggi (iter conversione del DL scade il prossimo 3 dicembre). Seguiranno poi l’esame degli ordini del giorno, le dichiarazioni di voto e il voto finale. Il provvedimento verrà quindi inviato alla GU per la pubblicazione. La Commissione Bilancio, come da prassi durante la sessione di bilancio, potrà comunque continuare i propri lavori anche in pendenza della fiducia.

Con il maxiemendamento voluto dal Governo, nel decreto, che si articola in tre parti (immigrazione, sicurezza pubblica, organizzazione del ministero dell’Interno e dell’Agenzia nazionale per i beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata), è stato introdotto l’articolo 26-bis rubricato “Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiutiche prevede l’obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:

  • controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
  • mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
  • informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza o le autorità locali competenti;
  • provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

Al centro della disposizione, vi è chiaramente il tema del “rischio di incidente rilevate”, rispetto al quale ricordiamo è vigente il D.Lgs 105/2015 (Seveso III) che all’allegato 5 punto 5 riporta già tra le tipologie degli stabilimenti anche (20) Stoccaggio, trattamento e smaltimento dei rifiuti

Sempre il D.Lgs 105/2015 definisce all’art. 3 comma 1, lettera o) “incidente rilevante: un evento quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati che si verifichino durante l'attività di uno stabilimento soggetto al presente decreto e che dia luogo a un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose” .

Il “Piano di Emergenza interno” è previsto ad oggi per tutti i luoghi di lavoro dal D.Lgs 81/2008 - art.18 comma 1 lettera t) e art.43 -, e qualora lo stabilimento fosse soggetto a rischi di incidente rilevante dovrebbe già contemplare anche tale rischi, mentre il “Piano di Emergenza Esterno” è predisposto dalla Prefettura per le aziende soggette ai rischi di incidente rilevante in base alle disposizioni riportate all’art. 21 del D.Lgs 105/2015.

Pertanto, in attesa della approvazione finale del provvedimento che ricordiamo essere “blindato”, visto che l’art. 26bis ancora una volta ribadisce l’obbligatorietà di valutare tra i rischi anche quelli di incidente rilevante per inserirli nel piano di emergenza interno (entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge per gli impianti esistenti), si rende necessaria una verifica di assoggettabilità dell’impianto alla normativa Seveso, per comprendere se ed in quali casi possa sussistere un “rischio di incidente rilevante” e quali misure è opportuno intraprendere.

Nel rimandare alla disposizione dell’art. 26bis del DDL di conversione del DL Sicurezza, così come approvato in Senato, in allegato alla presente, restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento sull’iter del provvedimento.

» 27.11.2018
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