AssoAmbiente

Circolari

238/2018/TO

Il TAR Liguria (II° sezione) ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di costituzionalità dell'art. 192, 2° comma, del Codice dei Contratti pubblici, nella parte in cui prevede che le stazioni appaltanti diano conto, nella motivazione del provvedimento di affidamento in house, "delle ragioni del mancato ricorso al mercato", per contrasto con l'art. 76 della Costituzione, in relazione all'art. 1 lettere a) ed eee) della legge 28.1.2016, n. 11 (recante deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014).

La questione si qualifica quale incidente nel corso di un processo in cui si viene a dubitare della costituzionalità della norma da applicare al caso di specie.

Nel merito, secondo il Collegio ligure la disposizione sospettata di incostituzionalità avrebbe introdotto un onere amministrativo di motivazione - circa le ragioni del mancato ricorso al mercato - maggiore e più gravoso di quelli strettamente necessari per l'attuazione della direttiva n. 2014/24/UE, la quale, per un verso ammette senz'altro gli affidamenti in house (a patto che ricorrano le tre condizioni di cui all'art. 12) per altro verso ha escluso i relativi contratti dal proprio campo di applicazione, e dunque dall'obbligo di esperire preventivamente una procedura di gara ad evidenza pubblica (cioè, il ricorso al mercato). Ne conseguirebbe, secondo il collegio remittente, la violazione del divieto di gold plating, che costituiva uno specifico criterio di delega legislativa.

La disposizione, inoltre – sempre secondo il collegio - avrebbe violato il criterio direttivo sub eee) della legge di delega n. 11/2016, in quanto l'introduzione dell'obbligo di motivazione circa le ragioni del mancato ricorso al mercato per un verso non troverebbe agganci nei criteri direttivi (che non lo menzionano), per altro verso non avrebbe nulla a che vedere con la valutazione sulla congruità economica delle offerte, che riguarderebbe piuttosto la loro sostenibilità in termini di prezzi e di costi proposti.

In seguito agli adempimenti processuali (lettura in udienza dell'ordinanza o notifica alle parti, invio alla Corte, comunicazione ai presidenti di Camera e Senato, pubblicazione in Gazzetta Ufficiale), il giudizio principale resterà sospeso fino alla pronuncia della Corte Costituzionale.

La questione è di particolare interesse, sia per le società in house che per gli operatori privati, nonché di non facile prevedibilità, considerato che un’eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della norma potrebbe ampliare ulteriormente gli spazi dell’in house providing.

Nel rimandare alla ordinanza in oggetto, allegata alla presente, per ulteriori approfondimenti, restiamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento in materia.

» 30.11.2018
Documenti allegati

Recenti

27 Novembre 2025
2025/439/SAEC-EUR/PE
Aggiornamento mensile FEAD su UE policy – 28 novembre 2025 ore 11.00
Leggi di +
27 Novembre 2025
2025/438/SAEC-ARE/CC
ARERA – Presentato appello avverso sentenze Tar Lombardia sui limiti dei poteri regolatori dell’Autorità
Leggi di +
26 Novembre 2025
2025/437/SAEC-FIN/CS
Fondo per la compensazione dei costi indiretti delle emissioni di carbonio
Leggi di +
26 Novembre 2025
2025/436/SAEC-NOT/CC
DPCM 22 novembre 2025 su nota metodologica aggiornamento fabbisogni Comuni 2025
Leggi di +
26 Novembre 2025
2025/435/SAEC-RAE/FA
Sostanze pericolose nelle batterie – questionario ECHA per Regolamento sulle batterie
Leggi di +
ISCRIVITI ALLA NOSTRA NEWSLETTER
Inserisci la tua email
Iscriviti alla nostra newsletter
per ricevere gli aggiornamenti su AssoAmbiente
e altre utili informazioni
INSERISCI LA TUA EMAIL