Sulla G.U. n. 281 del 3 dicembre u.s. è stata pubblicata la Legge 1 dicembre 2018, n. 132 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino d ei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate (cd. D.L. Sicurezza).
Il provvedimento (v. precedente circolare associativa n. 236/2018) ha introdotto, con l’articolo 26-bis “Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti”, l’obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:
Evidenziamo che, come riportato nel comma 3 dell’art. 26-bis, il termine per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti entro cui predisporre il Piano di emergenza interna è di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione. Pertanto i gestori di questi impianti saranno tenuti a:
Nel rimandare al testo del provvedimento, in allegato alla presente, per ogni ulteriore approfondimento, rimaniamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento.