AssoAmbiente

Circolari

007/2019/CS

Sulla G.U. n. 281 del 3 dicembre u.s. è stata pubblicata la Legge 1 dicembre 2018, n. 132 che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino d ei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate (cd. D.L. Sicurezza).

Il provvedimento (v. precedente circolare associativa n. 236/2018) ha introdotto, con l’articolo 26-bisPiano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti”, l’obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:

  • controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
  • mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
  • informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza o le autorità locali competenti;
  • provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

Evidenziamo che, come riportato nel comma 3 dell’art. 26-bis, il termine per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti entro cui predisporre il Piano di emergenza interna è di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione. Pertanto i gestori di questi impianti saranno tenuti a:

  • predisporre il piano di emergenza interna entro il 4 marzo 2019;
  • trasmettere al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna di cui al comma 5 dell’art. 26-bis.

Nel rimandare al testo del provvedimento, in allegato alla presente, per ogni ulteriore approfondimento, rimaniamo a disposizione per ogni informazione e aggiornamento.

» 09.01.2019
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