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011/2019/PE

Sulla GUUE n. 328 del 21 dicembre 2018 è stata pubblicata la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, che interviene nella rifusione della direttiva 2009/28/CE in considerazione delle numerose modifiche apportate al fine di poter disporre di un testo chiaro e coerente.

La direttiva stabilisce obiettivi vincolanti e un quadro comune per la promozione dell'energia da fonti rinnovabili (FER), inoltre detta norme relative al sostegno finanziario per l'energia elettrica da fonti rinnovabili, all'autoconsumo di tale energia elettrica, all'uso di energia da fonti rinnovabili nel settore del riscaldamento e raffrescamento e nel settore dei trasporti, alla cooperazione regionale tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e i paesi terzi, alle garanzie di origine, alle procedure amministrative e all'informazione e alla formazione. Fissa altresì criteri di sostenibilità e di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra per i biocarburanti, i bioliquidi e i combustibili da biomassa.

A decorrere dal 1 gennaio 2021, la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia per l’Italia non deve essere inferiore al 17%, inoltre gli Stati membri dovranno provvedere collettivamente a raggiungere al 2030 l’obiettivo vincolante del 32% (che potrebbe essere rivisto a rialzo dalla Commissione entro il 2023).

Per quanto riguarda le definizioni, l’energia da biomassa, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas continuano a rientrare nella definizione di «energia da fonti rinnovabili», e la «biomassa» include sempre, tra gli altri, la parte biodegradabile dei rifiuti, compresi i rifiuti industriali e urbani di origine biologica. Viene ripresa anche la definizione di «biocarburanti avanzati», includendo anche i biocarburanti prodotti da frazione di biomassa corrispondente ai rifiuti urbani non differenziati (ma non ai rifiuti domestici non separati soggetti agli obiettivi di riciclaggio), il rifiuto organico proveniente dalla raccolta domestica e soggetto alla raccolta differenziata, frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti industriali non idonei all'uso nella catena alimentare umana o animale e la frazione della biomassa corrispondente ai rifiuti e ai residui dell'attività e dell'industria forestale.

Per quanto riguarda i regimi di sostegno, la direttiva dispone che nell'elaborazione delle politiche nazionali e dei regimi di sostegno gli Stati membri tengano in debita considerazione la gerarchia dei rifiuti di cui alla direttiva 2008/98/CE “al fine di evitare indebiti effetti di distorsione sui mercati delle materie prime” ed inoltre non concedano alcun sostegno per l'energia rinnovabile prodotta mediante l'incenerimento di rifiuti se non sono stati rispettati gli obblighi in materia di raccolta differenziata stabiliti in tale direttiva. Si precisa infine che “fatti salvi gli adattamenti necessari per conformarsi agli articoli 107 e 108 TFUE, gli Stati membri provvedono affinché il livello e le condizioni del sostegno concesso ai progetti relativi alla produzione di energia rinnovabile non subiscano revisioni tali da incidere negativamente sui diritti conseguiti e minare la sostenibilità economica dei progetti che già beneficiano del sostegno”.

Sempre in materia, gli Stati membri possono avviare sistemi di cooperazione con Stati UE o extra-UE:

  • nel primo caso, due o più Stati membri possono cooperare su tutti i tipi di progetti comuni per la produzione di energia elettrica, calore e freddo da FER. Tale cooperazione può comprendere operatori privati e la durata di un progetto congiunto può essere prorogata oltre il 2030.
  • nel secondo caso, uno o più Stati membri possono cooperare con uno o più Paesi terzi su tutti i tipi di progetti comuni per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Tale cooperazione può comprendere operatori privati e avviene nel pieno rispetto del diritto internazionale. L'energia elettrica prodotta in un Paese terzo da fonti rinnovabili è presa in considerazione ai fini del calcolo delle quote di FER degli Stati membri a determinate condizioni riportate nella direttiva.

Per quanto riguarda le autorizzazioni, che deve includere tutte le pertinenti autorizzazioni, la direttiva prevede che gli Stati membri istituiscano uno o più sportelli che, su richiesta del richiedente, guidino e assistano nell'intera procedura amministrativa di presentazione della domanda di autorizzazione e nella procedura autorizzativa: “il richiedente non è tenuto a rivolgersi a più di uno sportello per l'intera procedura”.

Nello specifico, per il settore del riscaldamento e del raffrescamento, ciascuno Stato membro deve aumentare la quota di energia rinnovabile in tale settore indicativamente dell’1,3% come media annuale calcolata per i periodi dal 2021 al 2025 e dal 2026 al 2030, partendo dalla quota di energia rinnovabile destinata al riscaldamento e al raffrescamento nel 2020. Tale aumento è limitato indicativamente a 1,1% per gli Stati membri in cui non sono utilizzati calore e freddo di scarto.

Per il settore dei settore dei trasporti, invece, ogni Stato membro dovrà fissare un obbligo in capo ai fornitori di carburante per assicurare che entro il 2030 la quota di energia da fonti rinnovabili sia almeno il 14% del consumo finale di energia nel settore dei trasporti (quota minima), in conformità di una traiettoria indicativa stabilita a livello nazionale. La Commissione potrebbe rivedere tale obbligo con l'obiettivo di presentare, entro il 2023, una proposta legislativa che ne preveda il rialzo nel caso di ulteriori sostanziali riduzioni dei costi della produzione di energia rinnovabile.

La direttiva, in vigore dallo scorso 24 dicembre 2018, dovrà essere recepita a livello nazionale entro il 30 giugno 2021. La direttiva 2009/28/CE, modificata dalle direttive elencate nell'allegato X, parte A della direttiva 2918/2001, è abrogata dal 1 luglio 2021, fatte salve le specifiche riportate all’art. 37.

Nel rimandare alla Direttiva 2018/2001/UE, in allegato alla presente, per ogni ulteriore approfondimento, restiamo a disposizioni per ogni informazioni e aggiornamento.

» 14.01.2019
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